23 Luglio 2015

Le deduzioni spettanti agli autotrasportatori

di Luca Mambrin
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L’art. 66 comma 5 del Tuir riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, in sede di determinazione del reddito, una serie di deduzioni forfetarie di spese non documentate in relazione:

  • ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore, diversificate a seconda che tali trasporti avvengano nell’ambito del comune in cui ha sede l’impresa, oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti o oltre tale ambito territoriale;
  • al possesso di ogni motoveicolo o autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa.

Nonostante la norma individui importi specifici di deduzione, la misura è stata modificata nel corso degli anni tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento dei precedenti importi all’Istat; per quanto riguarda l’anno 2014 la ripartizione delle somme stanziate dalla Legge di Stabilità 2015 per il settore dell’autotrasporto è stata disposta dal D.M. del 29/04/2015 n. 130; tuttavia solo con il Comunicato Stampa del 02/07/2015 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto le misure agevolative per il periodo d’imposta 2014, peraltro differenti rispetto all’anno precedente stabilendole nella misura di:

  • euro 18 per i trasporti effettuati all’interno della Regione o delle Regioni confinanti;
  • euro 6,30, pari cioè al 35% della deduzione di cui sopra, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha la sede l’impresa;
  • euro 30 per i trasporti effettuati oltre detti ambiti territoriali.

Possono avvalersi della deduzione le imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.

Nell’ambito del modello Unico PF (o del modello Unico SP) l’importo della deduzione complessivamente spettante andrà indicato:

  • nel caso di impresa individuale  in contabilità semplificata nel rigo RG22 al campo 8, specificando poi nel campo 4 la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa, mentre nel campo 5 la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;

 rg22

  • nel caso di società di persone in contabilità semplificata nel rigo RG22, al campo 9, specificando nel campo 5 la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l’impresa, mentre nel campo 6 la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per i trasporti personalmente effettuati dai soci all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;

 rg22bis

  • nel caso di imprese in contabilità ordinaria per opzione (sia imprese individuali che società di persone) l’importo della deduzione andrà indicato al rigo RF55 con il codice “99”.

Indipendentemente dal numero di viaggi la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto; in merito poi alla documentazione da conservare in caso di controlli la norma precisa che il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante:

  • l‘indicazione dei viaggi effettuati specificando la loro durata e la località di destinazione;
  • gli estremi dei relativi documenti di trasporto utilizzati; tali documenti di trasporto devono essere conservati fino alla scadenza del termine per l’accertamento che, per quanto riguarda la dichiarazione relativa all’anno 2014, sarà fino al 31 dicembre 2019.

Lo stesso art. 66 comma 5 del Tuir prevede poi un’ulteriore deduzione forfetaria annua pari ad euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi utilizzato nell’attività d’impresa. Come precisato nella C.M. 1/E/2001 tale deduzione:

  • spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto;
  • spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto anche a titolo diverso dalla proprietà (locazione finanziaria o comodato);
  • non esclude la possibilità di fruire dell’altra deduzione forfetaria prevista a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel comune, o fuori dal comune in cui ha sede l’impresa.

La C.M. 5/E/2001 ha invece precisato che nel caso di acquisto o cessione intervenuta in corso d’anno la deduzione deve essere ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo
possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo; nell’ambito del modello Unico PF o SP tale deduzione va indicata rispettivamente al rigo RG22 campo 8 e campo 9.