9 Luglio 2016

Le deduzioni spettanti agli autotrasportatori per l’anno 2015

di Luca Mambrin
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L’articolo 66, comma 5, del Tuir riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, in sede di determinazione del reddito, una serie di deduzioni forfetarie di spese non documentate in relazione:

  • ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore, quest’anno diversificate a seconda che tali trasporti avvengano nell’ambito del comune in cui ha sede l’impresa o oltre il comune in cui ha sede l’impresa;
  • al possesso di ogni motoveicolo o autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa.

Nonostante la norma individui importi specifici di deduzione, la misura è stata modificata nel corso degli anni tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento dei precedenti importi all’Istat; rispetto allo scorso anno, a seguito delle modifiche disposte dalla legge di Stabilità per il 2016  (articolo 1 comma 652 della Legge n. 208/2015), è stata prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti; con il comunicato stampa del 05/07/2016 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto le misure agevolative per il periodo d’imposta 2015, stabilendole nella misura di:

  • euro 51 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha la sede l’impresa;
  • euro 17,85, pari cioè al 35% della deduzione di cui sopra, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha la sede l’impresa.

Possono avvalersi della deduzione le imprese individuali in relazione ai trasporti effettuati direttamente dall’imprenditore e le società di persone in relazione ai trasporti personalmente effettuati dai singoli soci, che siano in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione.

Nell’ambito del modello Unico PF (o del modello Unico SP) l’importo della deduzione complessivamente spettante andrà indicato:

  • nel caso di impresa individuale in contabilità semplificata nel rigo RG22 utilizzando i codici 16, 17 e 18, che identificano rispettivamente la deduzione per i trasporti effettuati all’interno del comune (codice 16), la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma all’interno della regione o delle regioni confinanti (codice 17) e la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l’impresa ed oltre l’ambito della regione o delle regioni confinanti (codice 18);

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  • nel caso di società di persone in contabilità semplificata nel rigo RG22, utilizzando i medesimi codici 16, 17 e 18 (con le stesse specifiche);

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  • nel caso di imprese in contabilità ordinaria per opzione (sia imprese individuali che società di persone) l’importo della deduzione andrà indicato al rigo RF55, utilizzando i codici 43, 44 e 45, che identificano rispettivamente la deduzione per i trasporti effettuati all’interno del comune (codice 43), la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma all’interno della regione o delle regioni confinanti (codice 44) e la deduzione per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l’impresa ed oltre l’ambito della regione o delle regioni confinanti (codice 45);

Indipendentemente dal numero di viaggi la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto; in merito poi alla documentazione da conservare in caso di controlli la norma precisa che il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante:

  • l’indicazione dei viaggi effettuati specificando la loro durata e la località di destinazione;
  • gli estremi dei relativi documenti di trasporto utilizzati; tali documenti di trasporto devono essere conservati fino alla scadenza del termine per l’accertamento che, per quanto riguarda la dichiarazione relativa all’anno 2015, sarà il 31 dicembre 2020.

Lo stesso articolo 66, comma 5, del Tuir prevede poi un’ulteriore deduzione forfetaria annua pari ad euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi utilizzato nell’attività d’impresa. Come precisato nella circolare n. 1/E/2001 tale deduzione:

  • spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto;
  • spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto anche a titolo diverso dalla proprietà (locazione finanziaria o comodato);
  • non esclude la possibilità di fruire dell’altra deduzione forfetaria prevista a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel comune, o fuori dal comune in cui ha sede l’impresa.

La circolare 5/E/2001 ha invece precisato che nel caso di acquisto o cessione intervenuta in corso d’anno la deduzione deve essere ragguagliata all’anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun autoveicolo o motoveicolo; nell’ambito del modello Unico PF o SP tale deduzione va indicata nel rigo RG22 utilizzando il codice “19”.