- assumere alimenti;
- espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale;
- deambulare;
- indossare autonomamente gli indumenti.
Tale stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica, ovvero da autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.
La detrazione, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al 19 per cento, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lett. i-septies, Tuir, purché il reddito complessivo, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i 40.000 euro.
Le spese devono essere debitamente certificate da idonea documentazione, contenente:
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) e di quello che effettua l’assistenza e, di conseguenza, riceve il pagamento;
- nell’ipotesi di spesa sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Si ricorda, inoltre, che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.
Tra le spese considerate per l’assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le prestazioni di assistenza rese da:
- case di cura o di riposo, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
- cooperative di servizi, le quali devono specificare, all’interno della documentazione, la natura del servizio reso;
- agenzie interinali, le quali devono specificare, all’interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.
Diversamente, la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale, e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, Tuir.
Al fine della compilazione del modello 730/2021 occorre inserire tali spese nei righi da E8 a E10 con il codice 15, denominato “Spese di assistenza personale”.