Le detrazioni per contribuzioni agli enti non commerciali nel modello UNICO 2014
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Si avvicina la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello Unico PF o modello 730) ed è quindi ora di mettere in ordine tra le carte per reperire la documentazione utile, da consegnare a chi predispone il modello, per fare valere le detrazioni dall’Irpef o le deduzioni dall’imponibile. Tra questi documenti molti riguardano i versamenti effettuati a beneficio di organismi non profit sia a titolo di liberalità che altro (ad esempio per la frequenza a corsi sportivi dei minori a carico). C’è da dire, in prima battuta, che le detrazioni al non profit sono passate indenni dalla paventata “sforbiciata” contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (successivamente soppressa dal D.L. n. 4/2014) e che quindi, anche nella prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile fare valere le detrazioni dall’Irpef previste dall’art. 15 del Tuir nella “consueta” misura del 19%. Tra le varie forme di contribuzione che consentono il risparmio fiscale ricordiamo:
- le offerte per le iniziative di rilevante valore culturale o artistico;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- i contributi associativi, per importo non superiore a 1.291,14 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso;
- le erogazioni liberali in denaro, fino ad un massimo di 1.500 euro, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le liberalità in denaro, fino ad un massimo di 2.065,83 euro, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (in questo caso e nei due precedenti è necessario che l’offerta sia documentata dalla ricevuta di un versamento “tracciato”, a prescindere dall’importo);
- le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e (dal 2013) alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
- le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Il comma 1.1. dell’art. 15 riconosce inoltre una detrazione pari al 24% per il 2013 (il 26% dal 2014) per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro all’anno, a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto, nei Paesi non appartenenti all’OCSE. In questo caso il versamento deve essere tracciato.
Nel corso del 2013 era inoltre in vigore la disposizione (contenuta nel comma 1-bis dell’art. 15 del Tuir e abrogata dal 1° gennaio 2014) che consentiva la detrazione del 24% delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici.
La normativa fiscale riconosce inoltre detrazioni, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo, anche per:
- le erogazioni liberali alla società di cultura “La Biennale di Venezia“;
- le offerte in denaro a favore delle fondazioni operanti nel settore musicale (in determinate circostanze, il limite di detrazione è elevato al 30%).
L’art. 10 del Tuir riconosce, invece, la possibilità di ridurre il proprio reddito imponibile di un importo pari a:
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle Ong, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo;
- le offerte in denaro a favore della Chiesa cattolica italiana e di altre istituzioni religiose, fino ad un massimo di 1.031,91 €;
- le liberalità in denaro effettuate a favore di università ed enti equiparati, enti di ricerca e degli enti parco regionali e nazionali.
Sono deducibili, fino ad un massimo del 30% dell’imposta dovuta, le donazioni all'”Ospedale Galliera” di Genova per l’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
Si ricorda poi, in conclusione che, in base alle normativa cosiddetta “+ dai – versi” (contenuta nell’art. 14 della L. n. 80/2005) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 € le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus (anche “di diritto”, come Ong, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato), associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e altre fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori della tutela dei beni di interesse storico-artistico e della ricerca scientifica. In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà quindi essere valutata l’ipotesi più conveniente tra detrazione dall’Irpef e deduzione dall’imponibile.