18 Maggio 2019

Le detrazioni per erogazioni liberali previste dal codice del terzo settore

di Luca Caramaschi
Scarica in PDF

Il D.Lgs. 117/2017 (nuovo codice del terzo settore) ha introdotto previsioni che modificano radicalmente l’impianto normativo riguardante le detrazioni e deduzioni fiscali riconosciute a coloro (siano essi persone fisiche o giuridiche) che effettuano erogazioni liberali nei confronti dei soggetti che apparterranno alla nuova famiglia degli enti del terzo settore (i cosiddetti Ets).

Tuttavia, se è vero che l’abrogazione di talune norme contenute nel Tuir avverrà in modo generalizzato solo dopo che la riforma avrà pienamente esplicato i suoi effetti (detto momento coinciderà con la definitiva entrata in vigore del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o Runts, prevista per il 2020 o 2021 a seconda della celerità con la quale verranno approvati i necessari provvedimenti istitutivi) è altrettanto vero che per taluni soggetti, che senza soluzione di continuità entreranno a far parte della nuova famiglia degli Ets, si è verificata l’abrogazione/disapplicazione di molte delle attuali disposizioni, in favore delle nuove previsioni contenute nell’articolo 83 D.Lgs. 117/2017, già a partire dal periodo d’imposta 2018.

Si tratta delle Onlus (“categoria fiscale” che verrà abrogata al momento della definitiva entrata in vigore della riforma), delle Organizzazioni di Volontariato (Odv) e delle Associazioni di Promozione Sociale (Aps); categorie, queste ultime due, che entreranno a far parte delle rispettive sezioni “tipizzate” all’interno del nuovo Runts.

Va, inoltre, ricordato che tanto le Odv quanto le Aps che vorranno mantenere tale status senza le conseguenze derivanti dalla perdita di tale qualifica, dovranno necessariamente adeguare i propri statuti per conformarli alle nuove previsioni del D.Lgs. 117/2017.

Quanto ai tempi necessari per l’adeguamento, le attuali norme prevedono il termine del 3 agosto 2019, anche se con un corposo documento pubblicato nello scorso mese di aprile il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sostenuto la non perentorietà dello stesso, riconoscendo a Onlus, Odv e Aps la possibilità di intervenire con le modifiche statutarie entro il termine di operatività del registro unico nazionale non potendo però, in questo caso, fare ricorso alla semplice assemblea ordinaria per recepire le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 (modalità cosiddetta “semplificata” riconosciuto solo a coloro che si adopereranno entro il prossimo 3 agosto).

Con riferimento alla decorrenza delle nuove previsioni contenute nell’articolo 83 D.Lgs. 117/2017 e alla abrogazione/disapplicazione di quelle contenute nel Tuir si era creato in origine un po’ di “imbarazzo” in quanto, letteralmente, il D.Lgs. 117/2017 aveva determinato l’abrogazione delle vecchie disposizioni già a far data dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017) mentre le nuove disposizioni di carattere transitorio decorrevano dal 1° gennaio 2018, creando in tal modo un “vuoto” normativo per il periodo 03.08.2017-31.12.2017.

A colmare tale “gap” normativo è intervenuto il D.L. 148/2017 che, con l’articolo 5-sexies, fornisce una interpretazione autentica delle previsioni abrogative/disapplicative, consentendone la loro applicazione sino al 31 dicembre 2017.

 

Disposizioni che sono abrogate o disapplicate già dal periodo d’imposta 2018

NORMA

COMMENTO

Articolo 15, comma 1.1., Tuir

Disapplicazione nei confronti di soggetti che eseguono erogazioni liberali nei confronti di Ets non commerciali e cooperative sociali

Articolo 100, comma 2, lett.h), Tuir
Articolo 15, comma 1, lett.i-bis), Tuir Abrogata
Articolo 15, comma 1, lett. i-quater), Tuir Abrogata
Articolo 100, comma 2, lett. l), Tuir Abrogata
Articolo 14 D.L. 35/2005

 

Disapplicazione per Onlus e Aps (mentre la definitiva abrogazione interverrà con l’introduzione del registro unico nazione del terzo settore e previa intervenuta autorizzazione comunitaria)

 

Non potendosi più applicare le previsioni sopra indicate, vediamo quindi quali sono le regole di deduzione/detrazione relative alle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2018 nei confronti di Aps, Odv e Onlus e che i soggetti eroganti dovranno indicare nel modello Redditi 2019 di prossima compilazione.

 

Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche

L’articolo 83 D.Lgs. 117/2017 prevede:

  • al comma 1 che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di Ets non commerciali (per il 2018 solo nei confronti di Odv, Aps e Onlus) possano detrarre dalla propria Irpef un importo pari al 30% delle predette somme fino a un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a € 30.000 (detto importo viene elevato al 35% se a favore di Odv);
  • al comma 2 che le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore di Ets non commerciali (per il 2018 solo nei confronti di Odv, Aps e Onlus) possano dedurre dal proprio reddito complessivo netto la somma erogata nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, potendo altresì, nel caso di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, computare l’eccedenza in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Per le persone fisiche, quindi, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2018 nei confronti dei citati soggetti, si profilano due possibili trattamenti fiscali tra loro completamente alternativi: si tratterà pertanto di valutare, in funzione del reddito complessivo dichiarato dal soggetto, e dall’imposta netta che residua dopo aver fruito di altre detrazioni, se sia maggiormente conveniente beneficiare della detrazione prevista dal comma 1 (di ricorda, a tal proposito, che le detrazioni trovano un limite nell’ammontare dell’imposta dovuta) piuttosto che della deduzione di cui al comma 2 (situazione che, al contrario, ammette il riporto dell’eccedenza nei 4 periodi d’imposta successivi).

 

Erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche

La deduzione contemplata dall’articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017, in precedenza descritta, compete, con le medesime caratteristiche, anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate da enti e società (la norma non fornisce alcuna specificazione e quindi si ritiene di ogni ordine e tipo).

Per detti soggetti, pertanto, si dovrà valutare solo un’unica agevolazione messa a disposizione dal legislatore.

Relativamente alle erogazioni liberali in natura l’articolo 83 prevede che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e siano stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Ad oggi tale provvedimento non risulta ancora emanato.

Si tenga infine presente che il successivo comma 4 del citato articolo 83 prevede che i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi di tale articolo non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

La revisione delle micro imprese alla luce del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza