Le detrazioni sugli edifici per il convivente
di Fabio PauselliLa Legge di Stabilità 2015 ha prorogato la detrazione al 65% per i lavori di riqualificazione energetica e del 50% per il recupero del patrimonio edilizio sino al 31 dicembre 2015. In merito ai primi, validi anche per le persone giuridiche, i limiti della detrazione variano dai 30.000 ai 100.000 euro di spesa, in funzione dell’intervento effettuato. Per le spese inerenti il recupero del patrimonio edilizio, invece, la L. n. 190/2014 ha confermato che il limite di spesa massima è pari ad euro 96.000 al netto, ovviamente, delle spese sostenute già negli anni precedenti. Entrambe le agevolazioni dal primo gennaio 2016 torneranno, fatte salve eventuali ulteriori proroghe, al 36% con un limiti di spesa di 48.000 euro. Altra novità della legge di stabilità 2015 è l’aver innalzato dal 4% all’8% la ritenuta sui bonifici effettuati in merito alle tipologie di spesa in esame.
Come noto possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
In questo contesto nulla viene detto in merito al caso in cui a sostenere le spese di ristrutturazione o riqualificazione sia il/la convivente del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi. Nel silenzio della norma e dei documenti di prassi, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 26543 del 05.11.2008 sancendo alcuni principi alquanto interessanti. In particolare, quanto al rapporto more uxorio, i giudici della Suprema Corte ne hanno assimilato la posizione a quella del coniuge, non negandone la rilevanza ai fini fiscali. Gli ermellini, inoltre, hanno precisato che il rapporto di coniugio non determina, ai fini della detrazione in esame, una situazione di compossesso di tutti gli immobili di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quelli concretamente utilizzati anche dal coniuge non proprietario alla data di inizio dei lavori, a nulla rilevando la circostanza che le spese di ristrutturazione siano eventualmente sostenute dal coniuge non proprietario. Pertanto per detrarre le spese di ristrutturazione/riqualificazione sostenute nell’immobile di proprietà del proprio compagno, il convivente dovrà dimostrare che alla data di inizio lavori questi era ivi residente: infatti può dirsi sussistente il possesso o la detenzione dell’immobile solo nel caso in cui il contribuente vi abiti stabilmente con l’altro coniuge proprietario.
In questo contesto, tuttavia, c’è da dire che l’Amministrazione finanziaria non ha mai preso una posizione univoca, riconoscendo esplicitamente, così come hanno fatto i giudici della Cassazione, una equiparazione fiscale tra coniuge e convivente more uxorio. Per evitare incertezze e contestazioni in tal senso, si potrebbe “blindare” il riconoscimento della detrazione in capo al convivente ricorrendo all’alternativa del comodato. Predisporre e registrare un contratto di comodato tra il proprietario dell’immobile e il convivente more uxorio permetterebbe di far rientrare quest’ultimo in uno dei beneficiari pacificamente ammessi dalle norme agevolative in esame. Attenzione, tuttavia, perché anche in questo caso la condizione di comodatario dovrà sussistere al momento di inizio di lavori.
Per approfondire le problematiche degli oneri deducibili e detraibili ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione: