Le differenze tra la firma digitale e a mezzo stampa – I° parte
di Francesco RizziSovente si assiste a una certa confusione, a volte perfino da parte dei giudici tributari, nell’individuazione delle differenze tra la firma “digitale” e la firma “a mezzo stampa” degli atti tributari.
Non di rado, parlando con i funzionari dell’Amministrazione finanziaria o tra professionisti, ci si accorge che tali tipologie di sottoscrizione vengono erroneamente considerate analoghe, come se fossero semplicemente due modi differenti di indicare la stessa cosa.
Al contrario, non si tratta di parole diverse che indicano una medesima fattispecie, bensì di vere e proprie tipologie di sottoscrizione molto differenti tra loro per forma, valenza giuridica, funzione, presupposti di validità e ambiti di applicazione.
È pertanto d’immediata evidenza come nell’ambito della difesa tributaria la non conoscenza di tali differenze possa comportare valutazioni erronee e ripercussioni negative anche molto significative. Ad esempio, in sede di impugnazione giudiziale di un atto tributario, un rilevante vizio di inesistenza giuridica di un atto dell’Amministrazione, poiché sottoscritto “a mezzo stampa” e non con la necessaria firma autografa o digitale, potrebbe passare inosservato e non essere contestato, oppure, viceversa, potrebbero dedursi contestazioni errate e inconferenti sulla sottoscrizione dell’atto, magari omettendo di sollevare i rilievi che invece sarebbero pertinenti.
Chiarita dunque l’importanza di conoscere le caratteristiche di tali tipologie di sottoscrizione e premettendo ulteriormente che lo scopo del presente scritto non è la trattazione approfondita di tutti gli aspetti e delle caratteristiche della firma digitale e della sottoscrizione a mezzo stampa (o dell’evoluzione della giurisprudenza), bensì delineare le basilari differenze e i diversi ambiti di applicazione delle due tipologie di sottoscrizione, si inizierà la trattazione partendo dalla firma digitale.
A tal fine, va subito detto che l’utilizzo costante (o quasi) di tale strumento (firma digitale) è legato all’avvento della digitalizzazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, in base alla quale gli atti vengono formati e conservati digitalmente (atti cosiddetti “nativi digitali”) e la firma autografa degli avvisi di accertamento e di molti altri atti dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, le deleghe alla sottoscrizione degli accertamenti) è stata sostituita dalla firma digitale.
La firma digitale, secondo la definizione fornita dall’articolo 1, comma 1, lett. s) D.Lgs. 82/2005 (recante il Codice dell’Amministrazione Digitale ovvero il c.d. CAD) è “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Le caratteristiche principali della firma digitale sono le seguenti:
- l’apposizione della firma digitale, al pari di quella autografa, consente all’atto di “esistere” dal punto di vista giuridico e ne garantisce l’integrità e la non modificabilità;
- a mente dell’articolo 20, comma 1 bis, D.Lgs. 82/2005 (c.d. “C.A.D.” o Codice dell’Amministrazione Digitale), il documento informatico firmato digitalmente soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 cod. civ. (ovvero l’efficacia della scrittura privata, la quale “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”);
- la firma digitale si riferisce in maniera univoca ad un solo soggetto;
- essa è univocamente associata al documento o all’insieme dei documenti su cui è apposta;
- la sua apposizione sostituisce quella di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine stabilito dalla legge;
- “Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.
L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato” (cfr. articolo 24 D.Lgs. 82/2005).
Per quel che concerne quest’ultimo aspetto, tenuto conto della sua importanza ai fini difensivi, si specifica che è onere dell’Amministrazione finanziaria provare che la firma digitale sia stata apposta sulla base di un valido certificato.
In particolare, un certificato può ritenersi valido e quindi giuridicamente efficace, solamente quando
- sia stato rilasciato da uno degli enti iscritti nell’elenco dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale);
- è denominato come “certificato elettronico qualificato” e possiede le seguenti caratteristiche:
- un numero di serie o un codice identificativo,
- un termine di validità,
- indica i dati necessari per la verifica della firma (ad esempio, le chiavi crittografiche pubbliche),
- espone i dati del soggetto univocamente associato a quella firma (luogo e data di nascita, codice fiscale),
- la firma digitale dell’ente
Attraverso i siti degli enti certificatori iscritti nell’elenco dell’AgID è anche possibile controllare il file, al fine di “verificare” la validità della firma digitale.
Nello specifico, affinché la firma risulti valida, dalla suddetta verifica devono risultare i riferimenti al “certificato qualificato”, la regolare apposizione della sottoscrizione, gli estremi identificativi del file, il formato del file sottoscritto e la marca temporale comprovante la data della firma.