Le disposizioni sulla giustizia tributaria nel Decreto Aiuti bis
di Gennaro NapolitanoL’articolo 41-bis del Decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022), inserito nel corso dell’iter parlamentare di conversione, contiene alcune disposizioni in materia di giustizia tributaria.
In primo luogo, con il comma 1 della disposizione in esame il legislatore provvede a correggere un errore di redazione all’interno del nuovo articolo 4-quinquies del D. Lgs. 545/1992, come modificato dalla L. 130/2022, che, come noto, ha introdotto un’organica riforma della giustizia tributaria.
L’articolo 4-quinqiues, in particolare, stabilisce che i magistrati tributari nominati all’esito del superamento del relativo concorso debbano svolgere un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria. Per ogni tirocinante è previsto un magistrato tributario affidatario.
Il comma 2 della disposizione in esame, nella sua formulazione originaria, stabiliva erroneamente che la redazione della scheda valutativa competesse al magistrato tributario “in tirocinio”. Per effetto della modifica introdotta dall’articolo 41-bis in esame il redattore della scheda viene correttamente individuato nel magistrato “affidatario”.
In secondo luogo, l’articolo 41-bis interviene sulla già ricordata L. 130/2022, inserendo nel suo articolato due puntuali modifiche.
La prima riguarda il comma 9 dell’articolo 1 della legge di riforma della giustizia tributaria, secondo il quale “ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria (…) si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria (…)”.
Orbene, il comma 2, lettera a) dell’articolo 41-bis del Decreto Aiuti bis introduce alla disposizione appena riportata un nuovo periodo in base al quale “La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito”.
La seconda modifica apportata alla L. 130/2022 concerne l’articolo 5 che disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (istituto introdotto proprio a seguito della riforma del processo tributario).
In particolare, il comma 2, lettera b), dell’articolo 41-bis elimina dal testo del ricordato articolo 5 il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata.
In sostanza, quindi, il legislatore ha ampliato il perimetro di applicazione del nuovo istituto processuale espungendo dal testo originario della disposizione che lo disciplina il limite temporale a cui bisognava fare riferimento per individuare i procedimenti ammissibili alla definizione.
In estrema sintesi, si ricorda che l’articolo 5 L. 130/2022 prevede, per le liti tributarie pendenti innanzi alla Cassazione (escluse quelle indicate specificamente dal comma 6 della stessa norma), due modalità di definizione agevolata, su istanza degli interessati, in funzione dell’andamento del giudizio e del valore della controversia. In particolare:
- qualora l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della controversia non superi i 100mila euro, il giudizio può essere definito previo versamento del 5% del valore della lite;
- se, invece, l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della lite non supera i 50mila euro, la lite può essere definita previo pagamento di un importo pari al 20% cento del valore della controversia.
In entrambi i casi, il valore della lite deve essere determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, L. 289/2002. Ne consegue che per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse. Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.
La modalità di attuazione dell’articolo 5 L. 130/2022 sono state dettate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, che ha peraltro approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello da utilizzare per presentare istanza di definizione agevolata. A tal proposito si ricorda che:
- la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16 settembre 2022) e con il pagamento degli importi dovuti (qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda);
- a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023 (considerato che il centoventesimo giorno cade di sabato 14 gennaio), per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il modello approvato con il ricordato provvedimento direttoriale con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24; la presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate che è parte nel giudizio di merito;
- per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 130/2022 (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva; gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 della L. 130/2022;
- sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione (è escluso, quindi, il pagamento rateale); ai fini del versamento è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione (si ricorda che l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione è avvenuta con la risoluzione 50/E/2022).