Le diverse strade percorribili dopo la consegna di un processo verbale di constatazione
di Gianfranco AnticoIl momento della consegna del pvc è sempre delicato, perché da quel momento in poi il contribuente deve valutare cosa fare.
La prima opzione è rappresentata dalla possibilità di definirlo attraverso l’articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997.
Il contribuente, infatti, per gli atti emessi dal 30.4.2024, può prestare adesione integrale ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’organo che ha redatto il verbale. Ciò riguarderà sostanzialmente i rilievi in cui l’esistenza dell’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, in quanto analiticamente determinati e provati, non suscettibili di ridimensionamento in occasione di contraddittorio.
Il contribuente può prestare adesione:
- senza condizioni;
- condizionata alla rimozione di errori manifesti.
L’adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.
I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
Nel caso di adesione condizionata, nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di adesione incondizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale recante le indicazioni previste dall’articolo 7, D.Lgs. 218/1997. Nel caso di adesione condizionata, il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
L’adesione perfezionata dà diritto ad usufruire delle sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 5, e nell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, ridotte alla metà (e quindi, 1/6); inoltre, le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, D.Lgs. 218/1997. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione. Per effetto dell’esplicito rinvio all’articolo 8, D. Lgs. 218/1997, il contribuente è tenuto:
a) ad effettuare il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
b) ad eseguire il versamento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero di 16 rate trimestrali, se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro.
In forza del comma 2-bis, dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’articolo 14, D.P.R. 602/1973.
È di tutta evidenza che il bonus sanzionatorio concesso dalla nuova forma di definizione degli accertamenti – seppure particolarmente appetibile – non escluderà il ricorso all’adesione “tradizionale” (articoli 5 e 6, D.Lgs. 218/1997) per tutte quelle fattispecie che sono, come precisa la circolare n. 235/E/1997, “interessate dall’applicazione di metodologie induttive di accertamento (…che…) possono trovare il loro sbocco fisiologico nel procedimento di adesione in contraddittorio con il contribuente, in ragione di una più fondata e ragionevole misurazione del presupposto impositivo che tenga conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente “. In tali casi, il contribuente avrà comparato la (sicura) perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni ad un sesto con la (eventuale) riduzione dell’imposta accertata, a fronte del contraddittorio con l’Ufficio, con conseguente riduzione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo.
Teniamo conto che, una volta che il contribuente non ritenga di definire il pvc e di non accedere al ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, anche limitatamente ad alcuni rilievi, non gli resta che attendere lo schema di atto, per effetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, L. 212/2000, che fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24.4.2024, nonché’ per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. E in quella sede potrà instaurare un contraddittorio informato ed effettivo.