7 Ottobre 2015

Le due facce del reverse charge nel settore edile

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’art. 1, commi 629 e 631, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), introducendo la nuova lettera a-ter), al co. 6, dell’art. 17, del DPR 633/72, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile. In buona sostanza, la legge di stabilità 2015 ha esteso l’obbligo di inversione contabile anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Il regime previsto dal nuovo art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72 – che è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 27.3.2015 n. 14) –  si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall’01.01.2015 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015): tuttavia, tenuto conto del fatto che la novellata disciplina poteva presentare profili di incertezza, l’Agenzia delle Entrate,  nel contesto della richiamata circolare, ha previsto una clausola di salvaguardia secondo cui “eventuali comportamenti difformi adottate dai contribuenti anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi,  (avvenuta in data 27.03.2015) non saranno sanzionati, sulla base dei principi dello Statuto del contribuente”.

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