20 Ottobre 2021

Le due residenze fiscali della Bulgaria

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Può accadere di imbatterci nell’esame del regime impositivo dei dividendi distribuiti da una società di capitali italiana ad un cittadino italiano che è attualmente fiscalmente residente in Bulgaria.

In linea generale, limitando la nostra analisi alla normativa interna, i dividendi corrisposti a soggetti non residenti sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 26%. In tal senso, infatti, si pone l’articolo 27, comma 3, D.P.R. 600/1973.

La norma fa riferimento alla misura del 27%; tuttavia, la riduzione al 26% è prevista dall’articolo 3, comma 1, D.L. 66/2014, a mente del quale “le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento”.

A questo punto, tuttavia, si deve valutare se la Convenzione con la Bulgaria preveda una tassazione più favorevole. In effetti, l’articolo 8 par. 2, prevede una ritenuta ridotta del 10%.

Il problema, nel caso della Bulgaria, è che ci sono delle criticità nell’applicazione della convenzione al caso in esame.

A differenza della maggior parte dei Paesi, infatti, l’articolo 1 esclude l’operatività del Trattato per i residenti in Bulgaria che non sono anche cittadini bulgari.

Il par. 1, prevede, in perfetta sintonia con il Modello Ocse, che la Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Il problema nasce nel successivo par. 2 dove si legge che, mentre per quanto riguarda l’Italia è considerata residente qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, per quanto riguarda la Bulgaria, è considerata residente qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.

Ebbene, il cittadino italiano che si è trasferito in Bulgaria acquisirà generalmente la residenza fiscale bulgara ma non anche la cittadinanza, per cui la Convenzione non sarà applicabile.

Tale circostanza, per ricordare un ulteriore caso molto diffuso, fa sì che la pensione pagata dall’Inps ad un italiano che si è trasferito in Bulgaria, sarà soggetta a tassazione in Italia in base all’articolo 23, comma 2, lett. a), Tuir, non operando la norma convenzionale che prevedrebbe la tassazione esclusiva in Bulgaria (paese del percettore).

Sul punto, il Messaggio Inps n. 612 del 18 febbraio 2020 segnala che l’Autorità fiscale bulgara rilascia due tipologie di certificati di residenza fiscale:

  1. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero;
  2. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi dell’articolo 4 della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche.

Il messaggio Inps prevede che per applicare la convenzione è richiesto il certificato di tipo 1 e non anche quello di tipo 2.

Pertanto, per tornare al nostro caso, ove il socio della srl italiana riuscisse ad ottenere il certificato di tipo 1, non vi sarebbero elementi ostativi ad applicare la ritenuta convenzionale del 10%.

In mancanza, oppure in presenza del semplice certificato di cui al numero 2, si deve applicare la ritenuta ordinaria del 26%.