Le effettive esigenze di indagine presso la sede del contribuente
di Marco BargagliCon la Legge 212/2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha introdotto precise regole da osservare nel corso dei controlli fiscali.
Nello specifico, si è reso necessario individuare i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, con lo scopo di migliorare i rapporti con il Fisco, agevolare il contraddittorio e porre le basi per un confronto ispirato a correttezza e trasparenza tra le parti.
Anzitutto, al momento dell’avvio della verifica fiscale, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno innescato il controllo, dell’oggetto delle attività ispettive, ivi compresa la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti agli organi di giustizia tributaria, elencando i diritti ed i doveri che devono essere riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche fiscali.
Un aspetto di particolare interesse operativo, riguarda l’effettiva necessità di recarsi presso la sede del contribuente ispezionato, tenuto conto che lo stesso potrebbe anche essere convocato presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Tale aspetto risponde evidentemente alla necessità di non creare disagio al contribuente nel corso delle ordinarie attività imprenditoriali poste in essere.
Infatti, per espressa disposizione normativa (articolo 12, comma 1, della L. 212/2000), tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali all’interno dei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Inoltre, l’accesso presso la sede del contribuente deve essere effettuato, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
Circa le effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo ove il contribuente esercita la propria attività, la circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza (volume I – parte II – poteri ispettivi in materia fiscale – capitolo 3 “poteri concernenti l’esecuzione di attività ispettive presso la sede e/o il domicilio del contribuente”) ha ribadito che il legislatore ha individuato, quale presupposto generale legittimante, il potere di accesso presso i locali destinati all’esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la sussistenza di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.
Di conseguenza, tale potere può essere esercitato solo previa adeguata valutazione della sua concreta utilità e, in via generale, quando sia richiesto, da un lato, dalla necessità di ricercare in modo efficace le prove di eventuali violazioni tributarie altrimenti non individuabili e, dall’altro, dall’opportunità di effettuare rilevamenti fisici ed operazioni di riscontro materiale o documentale non altrimenti eseguibili, se non presso il luogo in cui il contribuente svolge la propria attività.
Sulla base delle indicazioni fornite dal citato documento di prassi, le effettive esigenze di indagine ricorrono, di norma, allorquando l’intervento ispettivo richieda:
- la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile, compresa quella accessibile per il tramite di apparecchiature informatiche;
- l’effettuazione di rilevamenti materiali, che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede dell’attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle “verificazioni dirette” o delle “altre rilevazioni”.
Preso atto dei chiarimenti diramati dalla Guardia di Finanza, in linea con le disposizioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, ritengo che l’accesso presso la sede della società possa essere giustificato dalla necessità di esperire particolari e mirati controlli, così sintetizzabili a titolo meramente esemplificativo:
- effettuazione delle giacenze di magazzino, al fine di verificare la corrispondenza tra la giacenza contabile e la giacenza fisica della merce presente presso i locali aziendali;
- identificazione del personale dipendente, al fine di individuare eventuali fenomeni di lavoro sommerso;
- esecuzione di riscontri materiali (es. la rilevazione della consistenza di cassa, il riscontro dei cespiti ammortizzabili);
- acquisizione e successivo esame della documentazione extra – contabile reperita in esito alle ricerche effettuate presso i locali aziendali, in esecuzione dei poteri espressamente previsti dalla Legge (articolo 52 del D.P.R. 633/1972 ed articolo 33 del D.P.R. 600/1973).