Le Entrate commentano le novità in materia di imposte indirette
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la circolare 3/E/2022, pubblicata venerdì scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’Iva, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo introdotte dalla Legge di bilancio 2022.
Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, alcuni dei punti ritenuti più rilevanti.
Imposte di registro e ipo-catastali sul trasferimento di immobili strumentali nella cessione d’azienda | |
La disposizione di legge | Trovano applicazione le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna) in caso di trasferimenti di fabbricati strumentali per natura nell’ambito di cessioni d’azienda (o rami d’azienda) con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario. Possono beneficiare dell’agevolazione le aziende che: – hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti nell’anno precedente; – intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento o di una filiale nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della loro attività; – prevedono di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. |
Il chiarimento delle Entrate | Il beneficio in esame trova applicazione limitatamente agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 e ss. della stessa Legge di bilancio. La disposizione riguarda esclusivamente le cessioni a titolo oneroso e non quelle a titolo gratuito. |
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Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive | |
La disposizione di legge | È prevista una nuova sospensione dei termini a favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. La sospensione, prevista fino al mese di aprile 2022, riguarda i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente, dell’Iva e delle imposte sui redditi, nonché i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022). |
Il chiarimento delle Entrate | Come espressamente chiarito dalla norma, la sospensione non riguarda tutti i citati soggetti ma solo quelli che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022. Con riferimento, invece, all’ambito oggettivo, viene chiarito che non sono da considerarsi sospesi i versamenti relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, la quale non costituisce un’imposta sui redditi. La sospensione, inoltre, riguarda soltanto i versamenti “ordinariamente” previsti in quel periodo, e, quindi, non si estende, ad esempio, ai versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate. Sono inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto di precedenti sospensioni previste dalla normativa emergenziale. |
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Proroga agevolazione “prima casa under 36” | |
La disposizione di legge | Il termine per poter accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36 è stato esteso dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Non sono mutate le altre condizioni per poter applicare il beneficio. |
Il chiarimento delle Entrate | Si rinvia, sul punto, alla specifica circolare AdE 12/E/2021. |
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Proroga aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano | |
La disposizione di legge | La riduzione dell’aliquota Iva al 5%, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, è stata prorogata con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. |
Il chiarimento delle Entrate |
Si rinvia, sul punto, alla specifica circolare AdE 17/E/2021. Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica. |