5 Agosto 2015

Le false cooperative nel mirino del fisco

di Davide De Giorgi
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I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 3653 del 24 febbraio 2015, ribadiscono la legittimità del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle agevolazioni previste per il sistema cooperativo (D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 11 e 14; D.C.P.S. n. 1577 del 1947, artt. 16, 23 e 26; L. n. 59 del 1992, art. 11) qualora dietro lo schema cooperativistico si celi una normale attività lucrativa.

A seguito della verifica da parte dalla Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava ad una “Cooperativa di Lavoro” due avvisi di accertamento coi quali, da un lato, veniva rettificata la posizione reddituale, e dall’altro, veniva negato il diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa a favore delle cooperative.

L’Amministrazione finanziaria, adduceva una serie di indici rivelatori per motivare il proprio convincimento sul fatto che la “compagine dei cooperatori” svolgesse in realtà una normale attività imprenditoriale con finalità lucrativa servendosi del più conveniente schermo cooperativistico quali: i) l’oggetto sociale eterogeneo; ii) le plurime partecipazioni dei soci in altre cooperative; iii) il rilevante utilizzo di personale dipendente non socio e di prestazioni rese da cooperative terze; iv) il ricorso al subappalto; v) la notevole entità degli utili di esercizio; vi) il possesso di partecipazioni in imprese controllate o collegate anche estere; vii) l’effettuazione di cospicui investimenti immobiliari; viii) le notevoli spese pubblicitarie sostenute.

I due atti impositivi venivano annullati in primo grado, con decisioni confermate in appello, sostanzialmente sulla base delle seguenti motivazioni: 

  1. l’ammontare della remunerazione dei soci prestatori con continuità non era inferiore al 50% degli altri costi;
  2. i soci prestavano attività confacenti;
  3. il numero dei soci addetti a compiti tecnici e/o amministrativi era contenuto nello stretto necessario.

Inoltre, il Giudice di seconde cure ha “escluso che l’eterogeneità dell’oggetto sociale potesse ostare all’applicazione delle agevolazioni rimarcando che lo statuto sociale è stato ispirato da principi di mutualità e che la cooperativa ha conseguito l’iscrizione nei registri prefettizi. In proposito, ha negato l’incompatibilità tra fine mutualistico e intento di lucro, al pari di ogni rilievo ostativo alla ripartizione di utili statutariamente consentita”.

Il rispetto formale di talune condizioni poste dalle leggi in materia, quali ad esempio la ricorrenza dei requisiti mutualistici con riguardo all’organizzazione e agli scopi risultanti dallo statuto però, non è ritenuto sufficiente a legittimare il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per le entità che si adoperano con il fine mutualistico.

Infatti, le cooperative di produzione e lavoro sono fiscalmente esentate non solo in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma anche in funzione dell’attività svolta in concreto (v. Cass. n. 23002 del 2009), e comunque, resta sempre salva la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d’imposta, sulla base di dati concreti, atti cioè a dimostrare che la vestemutualisticafunge da copertura a una normale attività imprenditoriale.

E che il problema delle false cooperative sia il “segreto di pulcinella” diventa ben più evidente nel caso di specie, dove tra l’altro, numerosissimi soci (addirittura centinaia) non hanno prestato attività lavorativa; la contribuente si è avvalsa dei servigi resi da altra cooperativa e del subappalto; moltissimi soci hanno rivestito tale qualità per brevissimi periodi; i cospicui utili non sono stati distribuiti ai soci, anche se molti di questi hanno contribuito alla realizzazione di tale risultato senza trarre alcun beneficio, avendo perso dopo breve periodo la qualità di socio. Tutti elementi fattuali che tendono a far considerare la “pseudo cooperativa” alla stregua di una struttura d’intermediazione.

È interessante notare come la decisione sia stata presa in perfetta sintonia con i criteri di compatibilitàeurounitaria” delimitati dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-78/08 e C-80/08 (cause riunite), pronunciata a seguito delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla stessa Corte di Cassazione italiana, ed avente ad oggetto il tema degli aiuti di Stato, i vantaggi concessi alle società cooperative di produzione e lavoro, e le nozioni di vantaggio e di selettività.

Nella sentenza supra richiamata, gli “eurogiudici” chiariscono, tra l’altro, che le cooperative che realmente perseguono una finalità mutualistica sono solo quelle che operanonell’interesse economico dei loro soci o intrattengono con questi ultimi una relazione non puramente commerciale, bensì personale particolare, in cui essi siano attivamente partecipi e abbiano diritto ad un’equa ripartizione dei risultati economici”.

Dal canto suo, la Corte di Cassazione, richiamando il pensiero della migliore dottrina, rammenta, da un lato, che “la cifra caratteristica e distintiva delle cooperative si manifesta nel fatto che l’interesse dei partecipanti (lavoratori, produttori, consumatori) non risiede nella remunerazione del capitale investito, ma nello scopo mutualistico, rappresentato dalla massimizzazione delle occasioni di scambio con la società”, e dall’altro, che “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (…) ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità” (art. 45 Cost.).

La sentenza di appello viene quindi “cassata” e la causa viene rinviata ad altro giudice perché decida sulla portata precettiva della normativa di settore dopo aver analizzato la natura sostanziale della cooperativa e valutato lo sviamento dal carattere tipico della cooperativa verso fini diversi.