5 Novembre 2020

Le fatture elettroniche in reverse charge attive e passive

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’emissione di fatture elettroniche assoggettate ad inversione contabile con il codice “Natura operazione” N6, richiede un maggior dettaglio delle tipologie di operazioni poste in essere. Nell’ultima versione 1.6.1 del 1° ottobre 2020 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, è stata indicata la data di fine validità del codice generico.

La Natura N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) non è più valida dal 1° gennaio 2021.

Un apposito codice errore indicherà in fase di controllo il mancato dettaglio; il codice 00445 in vigore dal 1° gennaio 2021 indica per le fatture ordinarie che “non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione” e codice 00448 per le fatture semplificate.

I nuovi codici Natura operazione, utilizzabili facoltativamente dal 1° ottobre ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021 sono sotto riportati:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero,

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro,

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile,

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati,

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari,

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici,

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi,

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico,

N6.9 inversione contabile – altri casi.

Dal lato passivo cosa deve fare il cliente che riceve la fattura in reverse charge? L’Agenzia delle entrate, nella Faq n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019 affronta il problema della trasmissione al sistema di interscambio delle fatture integrate o autofatture distinguendo tra acquisti esteri o interni.

Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015 (si tratta della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto esterometro).

Per gli acquisti interni, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, è richiesta l’“integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito, con la circolare 13/E/2018, che una modalità alternativa all’integrazione della fattura può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

“Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, – non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore”.

Con le specifiche tecniche, versione 1.6.1 del 1° ottobre 2020, della fattura elettronica è stata introdotta una nuova serie di “Tipo documento” che identifica le operazioni di integrazione:

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno,

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Pertanto, occorrerà ad esempio indicare il Tipo documento TD16 per l’integrazione della fattura in reverse charge interno.

Nella predisposizione del documento da inviare al SdI, occorre però porre attenzione alla compilazione dei campi cedente/prestatore e cessionario/committente.

È stato infatti previsto un apposito codice errore per il controllo dei campi cessionario e cedente. La descrizione del Codice 00471 è “per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario)”.

L’invio del documento di integrazione non appare obbligatorio ma risulta senz’altro fondamentale per la messa a disposizione in via sperimentale da parte dell’Agenzia delle entrate (a partire dalle operazioni 2021), in apposita aerea riservata del sito internet dell’agenzia stessa, delle bozze dei registri Iva (vendite e acquisti) e delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) nonché della dichiarazione annuale Iva (articolo 142 D.L. 34/2020).