Al fine di individuare il Reparto del Corpo per effettuare il servizio, la G.d.F. si attiene a due specifici criteri: il criterio territoriale e quello quantitativo.
La regola generale al criterio territoriale è la competenza del Reparto nella cui circoscrizione di servizio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale ai sensi dell’articolo 58 D.P.R. 600/1973; pertanto per quanto riguarda le persone fisiche, il medesimo è dato dalla residenza anagrafica, la sede legale per le imprese – sia individuali che sotto forma di società – e infine, per i lavoratori autonomi, il luogo in cui è esercitata l’attività, nel caso in cui il domicilio fiscale sia stabilito in un luogo diverso.
Il criterio quantitativo si esplica attraverso il volume di affari, i ricavi, i compensi e il reddito del contribuente. In questo ambito, la ripartizione per fasce dei contribuenti è effettuata prendendo a riferimento il valore maggiormente elevato tra:
I criteri ordinari delle competenze territoriali possono però subire deroghe; deroghe che devono essere autorizzate dal Comando Generale, piuttosto che dai Comandanti Interregionali, Regionali o Provinciali.
A tal fine, nelle richieste di deroga devono essere posti in luce:
- i sintetici quadri investigativi o informativi in possesso del reparto istante;
- le esigenze di unitarietà e maggiore economicità dell’azione, giustificante l’intervento da parte del Reparto richiedente piuttosto che di quello competente a livello ordinario;
- l’avvenuto apposito coordinamento con i Comandi provinciali competenti sui soggetti economici per i quali si richiede la deroga alla competenza;
- l’avvio di coordinamento con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (per i contribuenti rientranti in particolari fasce del volume di affari) per evitare sovrapposizioni di natura operativa;
- l’avvenuta acquisizione di nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, in caso di utilizzo di documentazione ai fini fiscali nel corso di indagini di polizia giudiziaria.
Nel corso del consueto appuntamento annuale con Telefisco è stato tuttavia chiarito che, in ogni caso, “l’effettuazione di verifiche o controlli in deroga ai criteri generali di competenza … non comporta alcuna conseguenza esterna che possa ridondare in uno specifico motivo di invalidità o legittimità della verbalizzazione”.
Sul punto giova tra l’altro ricordare che anche la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 90 del 08.01.2015 ha ritenuto che non si applicano ai nuclei di controllo della Guardia di Finanza le disposizioni relative alla competenza territoriale previste invece in relazione alle attività di accertamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Gli Ermellini, infatti, hanno stabilito che gli accessi, le ispezioni o le verifiche, effettuati dalla GdF in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili ai fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta.
Legittimo è dunque l’avviso di accertamento fondato sulle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza che sia competente per un’altra località; ciò che assume rilievo è invece che il processo verbale di constatazione sia trasmesso al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria che provvederà ad emettere l’avviso di accertamento al contribuente.