Le implicazioni IVA nell’e-commerce
di Fabio Pauselli
Il commercio elettronico o e-commerce si suddivide in commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto. Il primo rappresenta l’e-commerce per eccellenza, svolgendosi esclusivamente on-line; dall’acquisto, al pagamento, al ricevimento del servizio, tutto viaggia per i canali informatici. Il commercio elettronico indiretto, invece, si riferisce alla cessione di beni materiali scelti sulla base di quanto offerto dal fornitore sulla scorta di un catalogo online ed inviati al cliente nei modi tradizionali (ad esempio consegna a mano o spedizione), a nulla rilevando la modalità di pagamento. In sostanza nel commercio elettronico indiretto la transazione avviene per via telematica ma la consegna del bene, rispetto a quello diretto, è effettuata in modo tradizionale.
Per ciò che concerne l’Iva nell’e-commerce sono molto interessanti i risvolti di quelle operazioni svolte con controparti estere, in particolare le cessioni di beni tra un soggetto italiano e un soggetto residente in un paese UE. Nel caso di cessioni effettuate nei confronti di un privato consumatore, si rendono applicabili le disposizioni previste per la vendita a distanza; queste prevedono che le operazioni svolte con controparti residenti in un altro Stato membro risultano imponibili in Italia se il cedente residente ha effettuato vendite nell’altro Paese europeo per un ammontare inferiore ad € 100.000 o al minore importo eventualmente stabilito nel paese UE. Viceversa, nel caso di superamento del limite o di opzione da parte del cedente per il regime ordinario, l’operazione si considererà imponibile nell’altro paese membro e il soggetto residente dovrà nominare un rappresentante fiscale o identificarsi nello Stato estero al fine di assolvere l’Iva.
Nel caso di cessioni ad un soggetto passivo Iva, invece, l’operazione seguirà le ordinarie regole previste per le cessioni intracomunitarie, con fatturazione dell’operazione come non imponibile e il rispetto dei conseguenti adempimenti in materia di Intrastat.
E’ evidente che nel caso di operazioni svolte con controparti soggetti passivi Iva, le norme appena analizzate s’intrecciano inevitabilmente con quelle relative all’obbligo di iscrizione negli elenchi VIES (Vat Information Exchange System) sia per il soggetto residente cedente sia per il soggetto estero cessionario. Il cedente nazionale, infatti, deve preventivamente essere incluso in tale archivio, facendone espressa richiesta al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate in fase di apertura della partita Iva oppure successivamente; nei trenta giorni successivi alla richiesta viene temporaneamente sospesa la soggettività attiva e passiva per le operazioni intracomunitarie poste in essere. Ciò significa, come ha avuto modo di chiarire la stessa Agenzia delle Entrate, che tutte le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto Iva nazionale non iscritto nel VIES, dovranno essere assoggettate ad Iva in Italia, in quanto considerate operazioni interne e non intracomunitarie. Analogamente, l’acquirente estero che si è qualificato come soggetto passivo Iva ma che non risulta iscritto nell’archivio VIES, dovrà essere considerato alla stregua di un privato consumatore e, di conseguenza, assoggettare l’operazione all’Iva nazionale.
In entrambe i casi, quindi, gli operatori dovranno porre la massima attenzione a questi aspetti, in quanto il regime derogatorio per le vendite a distanza potrebbe applicarsi non solo alle persone fisiche private, ma anche a tutte le imprese o professionisti, residenti e non, la cui partita Iva non figuri nella banca dati VIES.