1 Luglio 2014

Le imposte e gli oneri rimborsati nel quadro RM del modello Unico 2014

di Luca Mambrin
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In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi bisogna prestare particolare attenzione al trattamento che deve essere riservato nel caso in cui il contribuente nel corso del periodo d’imposta abbia conseguito rimborsi di oneri dedotti o detratti in anni precedenti.

In tali circostanze infatti si dovrà provvedere alla compilazione della sezione III del quadro RM nella quale si dovranno ad indicare tutte le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, compreso il CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che, nel corso del 2013, sono state oggetto di sgravio, rimborso o restituzione, anche sotto forma di credito d’imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

A fronte, quindi, di rimborsi per oneri in relazione ai quali il contribuente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito imponibile ovvero della detrazione d’imposta, nell’anno in cui gli oneri gli sono rimborsati il contribuente ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione separata (ai sensi dell’ art. 17, comma 1, lettera n-bis), Tuir) le somme oggetto di rimborso e corrispondere l’acconto del 20%, ovvero optare per la tassazione ordinaria.

Non sono invece da assoggettare a tassazione (separata) gli oneri che sono stati rimborsati per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri soggetti, per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal reddito complessivo, né dai redditi che concorrono a formarlo.

 

In particolare la sezione III del quadro RM si compone di due righi, il rigo RM8, nel quale riportare oneri rimborsati detratti in anni precedenti, e il rigo RM9, nel quale riportare oneri rimborsati dedotti in anni precedenti.

A titolo esemplificativo al rigo RM8 andranno indicati :

  • contributi erogati, in conto interessi, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
  • la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, relativi a mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all’importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione o della ristrutturazione;
  • contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 L. 449/1997, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.

Sul punto le istruzioni alla compilazione del quadro forniscono poi due importanti precisazioni:

  • va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazione;
  • se l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, deve essere riportato l’importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo RP6 del quadro RP il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato. Se invece l’onere rimborsato è relativo a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

A titolo esemplificativo invece al rigo RM9 andranno riportate le somme conseguite a titolo di rimborso e di oneri dedotti dal reddito complessivo, quale ad esempio l’importo di CSSN dedotto in anni precedenti e restituito nel 2013.

Sul punto si ricorda quanto precisato nella C.M. 127/E/1999, nella quale viene specificato che tra le somme da assoggettare a tassazione separata da indicare in RM devono essere indicate anche le somme a credito dedotte dal reddito complessivo ed utilizzate in compensazione nel corso dell’anno.

Quindi, ad esempio, le somme a credito relative a contributi previdenziali di professionisti autonomi privi di cassa e iscritti alla gestione separata dell’Inps ovvero i contributi a credito di soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti che sono stati oggetto nel corso del 2013 di compensazione orizzontale con altri debiti tributari e contributivi dovranno essere assoggettai a tassazione ed indicati nella sezione III del quadro RM.

Ad esempio un contribuente, lavoratore autonomo, presenta un credito INPS derivante dal modello Unico 2013 pari a 2.000 euro, utilizzato nel corso dell’anno 2013 per il versamento degli acconti Irpef per un importo complessivo di 1.269 euro. La sezione III del quadro RM dovrà essere così compilata:

 

 

Su tali redditi, se soggetti a tassazione separata, l’art. 1, comma 3, del D.L. 669/1996, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il codice tributo 4200.

Si ricorda infine che l’art. 21, comma 1, Tuir stabilisce che, in questi casi, l’imposta si determina applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono sostenuti ed inoltre, per tali somme conseguite a titolo di rimborso per le quali è stata riconosciuta in anni precedenti la detrazione, la tassazione è determinata applicando un’aliquota non superiore al 27 per cento.