Le imposte patrimoniali sugli investimenti all’estero e le novità del Decreto Rilancio
di Ennio VialL’articolo 134 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”) è intervenuto apportando alcune modifiche all’articolo 19 D.L. 201/2011, recante la disciplina dell’Ivie e dell’Ivafe, ossia delle c.d. patrimoniali relative ai beni esteri detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
La modifica si innesta nell’alveo delle previsioni dall’articolo 1, comma 710, lett. a), L. 160/2019 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha esteso l’ambito applicativo di Ivie ed Ivafe a tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale, e quindi anche alle società semplici, alle associazioni professionali e agli enti non commerciali.
La novità non è quindi di poco momento in quanto, la versione previgente della norma determinava la debenza di Ivie ed Ivafe solo in relazione ad investimenti detenuti all’estero da persone fisiche. Si creava così un disallineamento tra i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale e a quelli assoggettati a questi tributi che, rispetto ai primi, rappresentano un sottoinsieme.
Già in vigenza della precedente disciplina tuttavia, la circolare 28/E/2012, se da un lato non poteva far altro che constatare il dato normativo e affermare che, ad esempio, i trust non commerciali residenti non erano soggetti a Ivie ed Ivafe, aveva ad ogni buon conto precisato che se i trust risultavano essere interposti e l’interposizione si realizzava nei confronti di una persona fisica residente in Italia, dette imposte risultavano comunque dovute. Citiamo i passaggi di nostro interesse.
In tema di Ivie la circolare precisa che “Per quanto concerne gli immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità”.
Al par. 2.1 della circolare 28/E/2012, in relazione all’Ivafe, l’Agenzia rinvia a quanto precisato in materia di Ivie: “Ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta in esame nel caso di interposizione o di intestazione formale a società ed altre entità giuridiche si rinvia a quanto specificato con riferimento all’imposta sugli immobili situati all’estero”.
Questa impostazione faceva sì che il quadro RW presente nel Modello Redditi società di persone e Enti Non Commerciali, non contenesse le colonne da 10 a 17 relative al calcolo di queste due patrimoniali e nemmeno la colonna 20 utile al fine di dichiarare che la compilazione del quadro RW avviene esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.
Come già segnalato, l’assoggettamento ad Ivie e Ivafe decorre dal 1° gennaio 2020 per cui la novità interesserà sostanzialmente la campagna dichiarativa dell’anno prossimo.
Coerentemente con la nuova previsione normativa, infatti, l’Agenzia delle Entrate non ha inserito le colonne relative alla determinazione delle patrimoniali Ivie e Ivafe nel quadro RW dedicato alle società di persone, mentre le stesse colonne sono state inserite nel modello Redditi Enti non commerciali: questo perché questi ultimi, in quanto enti soggetti all’imposta delle persone giuridiche ex articolo 73 Tuir, potrebbero avere un esercizio non solare, a cavallo d’anno, che termina prima del 31 dicembre 2020. Se così fosse, pertanto, dovrebbero dichiarare parte dell’anno 2020 utilizzando il modello ENC 2020×2019, ed in tal caso calcolare l’imposta patrimoniale (Ivie o Ivafe) solo per il periodo di detenzione avvenuto nel 2020.
Il più recente articolo 134 del D.L. Rilancio, inoltre, al fine di uniformare l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie Ivafe all’imposta di bollo che scontano i soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione ad investimenti detenuti in Italia, ha modificato il comma 20 dell’articolo 19 D.L. 201/2011, prevedendo che tale imposta sia dovuta in misura fissa pari a Euro 100,00 in relazione a conti correnti e libretti di risparmio, rinviando appunto all’imposta prevista “dall’articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642” e sia pari allo 0,2% in relazione ai prodotti finanziari, con un importo massimo di euro 14.000.
Segnaliamo, infine, che la risoluzione 26/E/2020 ha aggiornato i codici tributo utilizzati per il versamento delle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe, già definiti con le risoluzioni 54/E/2012 e 27/E/2013, semplicemente sostituendo, nella descrizione, la parola “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato” con “soggetti residenti nel territorio dello Stato”. I codici tributo sono però rimasti invariati.