Le “imprese” sportive e l’inquadramento dei lavoratori
di Guido MartinelliCon una recente decisione (sentenza n. 766/2016 del 28.11.2016) il Tribunale di Bologna ha delineato, in maniera del tutto condivisibile, il discrimine tra quali siano le attività di carattere motorio classificabili come sportive e, come tali, le cui prestazioni siano inquadrabili, ai fini previdenziali, tra quelle della gestione ex Enpals, e quelle, invece, rientranti tra le prestazioni di servizi alla persona e, di conseguenza, iscrivibili alla gestione ordinaria Inps.
La fattispecie concreta in esame vede il ricorso, presentato da una società commerciale “non sportiva”, avverso un verbale di accertamento per presunti contributi previdenziali ritenuti dovuti per personale da assicurare previdenzialmente all’Inps, gestione ex Enpals. Sostanzialmente si sosteneva che l’attività svolta non rientrasse tra quelle previste dal D.M. 15.3.2005 che ha individuato le categorie di lavoratori da iscrivere alla gestione spettacolo, in quanto la ricorrente non era una società o associazione sportiva dilettantistica e l’attività veniva svolta in una struttura che non poteva essere ritenuta un impianto sportivo.
L’ente previdenziale, al contrario, fondava la sua pretesa sul punto 20 del citato decreto laddove viene prevista l’iscrivibilità per: “gli istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness …”. In effetti la struttura che ospitava l’attività aveva al proprio interno due piscine e sale dove venivano svolti corsi di spinning, cardio-fitness, aerobica, ecc..
Inoltre, asseriva che potevano essere classificate nel settore terziario o artigiano (e quindi imputate alla gestione ordinaria): “solo le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio e la ricorrente non avrebbe dimostrato di svolgere tale attività”.
Il Giudicante accoglie la prima contestazione formulata dalla ricorrente secondo la quale: “solo se la prestazione può dirsi svolta in un luogo idoneo a configurarsi “impianto sportivo” ove, dunque, sia possibile fare “spettacolo sportivo” (presupposto impositivo necessario per l’Enpals) con un pubblico che assista è ipotizzabile un’iscrivibilità alla gestione ex Enpals”.
Ciò sul presupposto che la regola appare essere l’iscrivibilità dei lavoratori alla gestione ordinaria, così come avvenuto nel caso di specie, rappresentando l’eccezione l’appartenenza a gestioni speciali, come tali da interpretare restrittivamente.
La stessa Inps aveva, in molteplici documenti di prassi (vedi circolare n. 164 del 21.08.2001 e circolare n. 66 del 18.05.2010) chiarito che ove i locali, pur definiti quali “palestre”, fossero destinati a finalità non sportive, quali, come sopra ricordato, le attività estetiche o di recupero motorio, non si sarebbe dato luogo alla iscrivibilità dei lavoratori alla gestione ex spettacolo.
L’indicazione del punto 20 del D.M. 15.3.2005 laddove viene fatto riferimento alle palestre e sale fitness: “va necessariamente inteso allo sport – spettacolo, agonistico, professionale o dilettantistico che sia – non allo “sport” effettuato individualmente o come lezione collettiva per attività motoria o ludica o di svago o simile. E ciò sia in quanto tutti gli altri numeri dell’elenco riguardano appunto attività di spettacolo, non corsi individuali (ed i numeri 22 e 23 società sportive professionistiche o dilettantistiche riconosciute dal Coni) sia in quanto nell’ambito dello stesso n. 20 le esemplificazioni e specificazioni sono chiare in tal senso “stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
Inoltre, evidenzia il Tribunale adito, non appare essere un caso che la società “datrice di lavoro” sia individuata come azienda artigiana e non tra quelle sportive di cui al comma 17 dell’articolo 90 della L. 289/2002 e la sua attività economica sia stata classificata tra le attività ginniche, motorie e del benessere con codice Ateco 93.04.1 “Servizi di centri per il benessere fisico, esclusi gli stabilimenti termali”.
Assodato che “nelle sue sale o nelle sue piscine come risulta anche dalla pubblicizzazione dell’attività … non viene effettuato alcuno spettacolo sportivo ma esclusivamente corsi … oltre che varie cure estetiche”, la sentenza conclude affermando che la struttura “non può essere qualificata come impianto sportivo”.
Da ciò ne consegue che essendo carenti i due presupposti soggettivo e oggettivo (la natura giuridica dell’impresa non rientra tra quelle tipizzate come sportive e l’attività viene svolta in un impianto che non ha le caratteristiche per essere ritenuto “sportivo”) e che la situazione reale accertata corrisponde a quella dichiarata, il Giudicante ha provveduto ad accogliere il ricorso e ritenere non dovuti gli importi pretesi dall’Inps.