12 Gennaio 2017

Le “imprese” sportive e l’inquadramento dei lavoratori

di Guido Martinelli
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Con una recente decisione (sentenza n. 766/2016 del 28.11.2016) il Tribunale di Bologna ha delineato, in maniera del tutto condivisibile, il discrimine tra quali siano le attività di carattere motorio classificabili come sportive e, come tali, le cui prestazioni siano inquadrabili, ai fini previdenziali, tra quelle della gestione ex Enpals, e quelle, invece, rientranti tra le prestazioni di servizi alla persona e, di conseguenza, iscrivibili alla gestione ordinaria Inps.

La fattispecie concreta in esame vede il ricorso, presentato da una società commerciale “non sportiva”, avverso un verbale di accertamento per presunti contributi previdenziali ritenuti dovuti per personale da assicurare previdenzialmente all’Inps, gestione ex Enpals. Sostanzialmente si sosteneva che l’attività svolta non rientrasse tra quelle previste dal D.M. 15.3.2005 che ha individuato le categorie di lavoratori da iscrivere alla gestione spettacolo, in quanto la ricorrente non era una società o associazione sportiva dilettantistica e l’attività veniva svolta in una struttura che non poteva essere ritenuta un impianto sportivo.

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