Le incertezze sui termini di decadenza per l’accertamento verso la soluzione definitiva
di Angelo GinexIl D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), all’articolo 67, comma 4, prevedeva, nella formulazione originaria, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento mediante un generale rinvio all’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.
Infatti, l’articolo 12, comma 2 dispone che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Quindi, il citato richiamo interessava pacificamente sia gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (è il caso degli accertamenti sull’imposta di registro), sia gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’Iva relativi ai periodi di imposta 2015 e 2014, in caso di omessa dichiarazione.
In sede di conversione in legge del D.L. 18/2020, accogliendo le numerose istanze pervenute, è stata eliminata la suddetta proroga biennale, prevedendo il riferimento ai soli commi 1 e 3 dell’articolo 12 citato, con esclusione quindi di quanto previsto dal comma 2.
Di qui, i dubbi interpretativi circa il combinato disposto dell’articolo 67 D.L. 18/2020 e dell’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 (precedentemente assorbiti dall’applicazione del comma 2), secondo cui: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, … la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Più precisamente, ci si è chiesto se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell’articolo 67 D.L. 18/2020 operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all’interno di tale intervallo, con conseguente nuova scadenza determinata aggiungendo al 1° giugno i giorni compresi tra l’8 marzo e la scadenza originaria, oppure se operi anche con riferimento ai termini che spirino fuori dell’intervallo, quindi, ad esempio, se per il termine di decadenza del 31 dicembre 2020 ci sia un differimento di 84 giorni.
Si ritiene che la proroga del termine di decadenza per l’accertamento, per un tempo corrispondente alla sospensione dei versamenti, interessi esclusivamente le attività che scadono nel citato periodo di sospensione.
Ciò sulla base della considerazione per la quale l’articolo 12, comma 1 sospende, per un medesimo periodo di tempo, gli adempimenti connessi alle imposte di cui sono eccezionalmente sospesi i versamenti, e l’articolo 67, commi 1 e 4 sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo e accertamento da parte degli uffici, circoscrivendo il rimando alla prima disposizione ai termini di decadenza/prescrizione.
Dunque, non vi è ragione per riferire la sospensione dei termini di decadenza ad adempimenti non rientranti nel citato intervallo temporale, dacché quella riguardante i versamenti considera esclusivamente quelli in scadenza in detto periodo.
Al contrario, con circolare AdE n. 11/E/2020 dell’11 maggio 2020 si è affermato che: “In via generale, si può affermare che l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.
Ad ogni modo, da quanto previsto nella bozza del D.L. Rilancio, preso atto delle prospettate difficoltà interpretative, emergerebbe la volontà di espungere qualsiasi riferimento all’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, prevedendo per tutti gli atti accertativi (ivi compresi, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione, ecc.) in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 (quindi, relativi al periodo di imposta 2015 o 2014 se c’è omessa dichiarazione) una proroga dei termini di decadenza al 31 dicembre 2021.
Più precisamente, si prevede una scissione tra emissione e notifica dell’atto, nel senso che l’atto dovrebbe essere emesso entro il 31 dicembre 2020, ma notificato entro al 31 dicembre 2021, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione degli atti in un più ampio lasso di tempo; si tratta, ad un primo esame, di una soluzione non soddisfacente, che ripropone antiche problematiche (decadenza per l’iscrizione a ruolo e notifica della cartella) evidentemente figlia del clima emergenziale in cui è nata.