Le indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi
di Angelo GinexL’accertamento da indagini finanziarie è una particolare procedura che consente all’Amministrazione finanziaria di acquisire dati sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni finanziarie poste in essere dai contribuenti con gli intermediari finanziari, al fine di individuare movimentazioni che, se non opportunamente giustificate dal contribuente, vengono contestate quali maggiori ricavi o compensi.
Più nel dettaglio, l’esame dei conti correnti bancari del contribuente consente il rinvenimento di movimentazioni che non trovano riscontro nella contabilità del contribuente, così fornendo elementi idonei a procedere ad una rettifica sia di tipo analitico che di tipo induttivo, a meno che questi non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di controllare ogni movimentazione finanziaria anche nella ipotesi in cui il titolare del conto corrente oggetto di indagine non coincida con il contribuente sottoposto a verifica, con la conseguenza che l’indagine finanziaria può essere estesa a conti correnti intestati a soggetti terzi.
A tal proposito, si rileva che, dopo un primo periodo di pronunce discordanti, sembra ormai prevalere l’orientamento secondo cui l’estensione dell’indagine sui conti correnti dei terzi può diventare quasi automatica nel caso in cui questi siano intestati a persone riconducibili al contribuente, come suoi parenti o soci (Cass. 26.6.2009 n. 15172 e Cass. 7.9.2007 n. 18868), e ciò ancor più ove il contribuente sia munito di delega ad operare sul conto.
Proprio in tale contesto si inserisce la recente sentenza n. 23859 del 25.09.2019, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato che non sono riferibili al contribuente sottoposto a verifica le operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali dal medesimo partecipate, dacché, in mancanza di una presunzione legale, è consentito sostenere che siano riferibili alla società verificata le operazioni sui conti correnti intestati all’amministratore o al socio, ma non anche che siano riferibili a questi soggetti le movimentazioni sui conti correnti intestati alla società.
Nel caso di specie, il contribuente impugnava un avviso di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito di lavoro dipendente, sulla base di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a terzi. A seguito di rigetto, questi proponeva appello dinanzi alla CTR Lombardia, che accoglieva parzialmente il gravame.
Pertanto, il contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973, in quanto l’Amministrazione finanziaria non aveva provato la riconducibilità dei conti correnti oggetto di indagine alla sua persona.
Ebbene, la Suprema Corte, in accoglimento di tale doglianza, ha rammentato innanzitutto che: «In tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari, devono ritenersi legittime le indagini finanziarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia l’articolo 32 D.P.R. 600/1973, che l’articolo 51 D.P.R. 633/1972, autorizzano l’Ufficio a procedere ad accertamento anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti».
Ciò posto, essa ha però osservato che, nel caso di specie, la CTR Lombardia si è uniformata solo parzialmente a tale principio di diritto, dacché, pur avendo giustamente ritenuto operante la presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni bancarie sul conto intestato alla moglie (in considerazione dello stretto vincolo familiare tra il soggetto verificato e la formale intestataria del conto), essa ha errato nell’affermare che fossero riferibili al contribuente anche le operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali.
Quindi, ne consegue che, in caso di operazioni sui conti correnti intestati alle società di capitali, secondo i giudici di legittimità, non opera alcun meccanismo presuntivo, per cui non è consentito sostenere che tali movimentazioni siano riferibili al contribuente.
Sulla base di quest’ordine di ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.