Le interessenze tra la nuova disciplina Patent box e il credito R&S
di Debora ReverberiUno degli aspetti applicativi più interessanti del nuovo regime agevolativo c.d. Patent Box, istituito dall’articolo 6 D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) e modificato dall’articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) è la sinergia con il credito d’imposta R&S.
L’originario divieto di cumulo fra le misure agevolative previsto dal Decreto Fiscale è stato infatti abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 con la conseguenza che i contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, possono usufruire sia del nuovo Patent box, sia del credito d’imposta R&S&I&D.
Numerose peraltro sono le interessenze tra le misure agevolative in esame, dal momento che il provvedimento attuativo del Direttore delle Entrate prot. 48243/2022 del nuovo regime di superdeduzione dei costi trae ispirazione, quanto ad attività rilevanti, spese ammissibili e documentazione idonea, dall’attuale disciplina del credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019 e ss.mm.ii.
Quanto alle attività rilevanti il Patent box presenta molte analogie con il perimetro applicativo della vigente disciplina del credito d’imposta R&S&I&D, come si evince dall’espresso rimando al D.M. 26.05.2020 (c.d. “Decreto Transizione 4.0”).
Risultano in particolare ammissibili al regime agevolato le seguenti attività eleggibili anche al credito d’imposta R&S:
- la ricerca industriale come definita all’articolo 2, comma 2, lettera b), D.M. 26.05.2020;
- lo sviluppo sperimentale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), D.M. 26.05.2020;
- l’innovazione tecnologica come definita all’articolo 3 D.M. 26.052020;
- il design e l’ideazione estetica di cui all’articolo 4 D.M. 26.05.2020.
- ai fini dell’applicazione del regime premiale (il recapture ottennale) la ricerca fondamentale come definita all’articolo 2, comma 2, lettera a), D.M. 26.05.2020.
La tutela legale delle privative industriali e l’ideazione e lo sviluppo di software protetto da copyright (quest’ultimo ai fini dell’applicazione del regime premiale) rappresentano attività contemplate esclusivamente dalla disciplina del Patent box.
Prerogativa del meccanismo premiale del regime di superdeduzione è inoltre l’inammissibilità delle attività che hanno concorso al numeratore del rapporto di cui alla previgente disciplina Patent box ex articolo 1, comma 42, L. 190/2014.
Nell’individuazione delle attività agevolabili al Patent box rilevano, in capo al committente, le attività definite dalla normativa R&S come “extra-muros”, ovvero quelle svolte indirettamente in base a un contratto di ricerca stipulato con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché soggetti terzi diversi da quelli che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllati o sono soggetti a comune controllo (nel credito d’imposta anche il collegamento comporta un inquadramento “intra-muros”).
Ai fini della determinazione della base di calcolo a cui applicare la maggiorazione delle spese in misura pari al 110% sono ammissibili costi in buona parte agevolati dalla normativa del credito d’imposta R&S&I&D:
- spese del personale direttamente impiegato in attività agevolabili, indipendentemente dall’inquadramento dei lavoratori;
- spese riferibili a beni mobili strumentali materiali e immateriali utilizzati nelle attività rilevanti (quote di ammortamento, quote capitale canoni di leasing, canoni di locazione operativa, altre spese);
- spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti le attività agevolabili;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti.
In aggiunta a quanto sopra nel Patent box rilevano le spese di mantenimento, rinnovo, protezione, prevenzione contraffazione e gestione contenziosi nonché, in caso di applicazione del meccanismo premiale, le spese di ottenimento delle privative industriali, costi che esulano dall’ambito applicativo del credito d’imposta.
In analogia col credito R&S risultano inoltre applicabili, per espresso richiamo all’interno del provvedimento attuativo Patent box, le seguenti disposizioni antielusive per spese di amministratori e soci, di cui all’articolo 6, comma 6, D.M. 26.05.2020:
- esclusione dall’agevolazione dei compensi variabili o delle somme a titolo di partecipazione agli utili;
- ammissibilità dei compensi entro il limite del 50% del compenso fisso ordinario annuo;
- eleggibilità subordinata all’effettiva corresponsione dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
- ammissibilità subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’effettiva partecipazione alle attività rilevanti e la congruità degli importi (onere documentale esteso anche al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori).
Infine risulta cruciale in entrambe le agevolazioni la natura assunta dal beneficiario di “soggetto investitore”, elemento più volte richiamato nel provvedimento attuativo del nuovo Patent box e ribadito espressamente anche nel credito d’imposta R&S, da ultimo nel principio di diritto AdE 17/2021.
Quanto all’idonea documentazione per godere, nell’ambito del Patent box, della penalty protection si rilevano sinergiche interessenze con la normativa del credito d’imposta R&S&I&D, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
- la relazione tecnica, illustrante finalità, contenuti e risultati, con particolare focus sulle incertezze tecnico-scientifiche, risulta essere onere analogo (ad eccezione del dibattuto tema introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 dell’asseverazione della relazione finalizzata al credito d’imposta) a quanto previsto dal comma 206 dell’articolo 1, L. 160/2019;
- la documentazione relativa alle spese del personale impiegato in attività rilevanti, in particolare i fogli presenza nominativi giornalieri, in linea con quanto disposto dall’articolo 6, comma 7, D.M. 26.05.2020.