12 Maggio 2016

Le interposizioni e i titolari effettivi nel quadro RW

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale “nasconde” delle particolarità che devono essere ben chiare onde evitare dimenticanze che poi potrebbero rivelarsi onerose in termini sanzionatori. Il primo aspetto, emerso anche in sede di voluntary disclosure, riguarda i soggetti non residenti che detengono parzialmente o comunque sono collegati agli investimenti esteri monitorati da altri residenti in Italia. Si pensi alle situazioni in cui vi sono più titolari dei rapporti finanziari e relativi delegati, o ancora alle detenzioni in nuda proprietà piuttosto che in usufrutto. La circolare n. 45 del 2010 ha avuto modo di sottolineare che tutti coloro che avevano diritti reali sugli investimenti devono effettuare il monitoraggio, così come per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione: è il caso, ad esempio, del delegato, tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.

Nell’ipotesi in cui qualcuno dei delegati o dei titolari non sia residente in Italia non deve dimenticarsi la regola principale del monitoraggio fiscale, ben cristallizzata anche nella circolare 10 del 2015 in materia di collaborazione volontaria: sono solo i residenti a dover adempiere all’obbligo, indicando la relativa quota di possesso (si pensi, ad esempio, ad un titolare residente che possiede il 50% di un rapporto finanziario, che di fatto sarà oggetto di un monitoraggio fiscale parziale). Nei riquadri dedicati agli altri obbligati, inoltre, saranno indicati i codici fiscali dei soli soggetti residenti in Italia. Tornando all’esempio appena cennato, significa che se oltre all’altro titolare non residente (che detiene il restante 50% del rapporto) vi sono due delegati, di cui uno soltanto residente, saranno obbligati a compilare il modulo esclusivamente il titolare e il delegato residente ed ognuno indicherà, quale altro soggetto obbligato, rispettivamente, il delegato ed il titolare residente, mentre i soggetti non residenti non soltanto non sono tenuti all’adempimento ma nemmeno saranno segnalati nelle colonne 22 e 23 del rigo 1 di RW. Identici riflessi si hanno sul pagamento delle imposte patrimoniali riferite agli investimenti esteri: l’IVIE e l’IVAFE, dovute dai titolari degli investimenti o, nel caso di nuda proprietà e usufrutto, dall’usufruttario, saranno assolte pro quota dai soli residenti, mentre i non residenti non potranno vedersi addebitare alcuna imposta.

In definitiva, in sede di compilazione, i non residenti devono essere totalmente ignorati: l’adempimento compilativo ai fini del monitoraggio fiscale e della liquidazione delle patrimoniali estere, nonchè le eventuali segnalazioni incrociate riguardano solo i residenti.

L’altro fronte di potenziale equivoco riguarda i soggetti che a prima vista non sembrano interessati dal monitoraggio fiscale o sembrano esserlo limitatamente ad una quota di possesso diversa poi da quella concretamente detenuta. Si tratta delle situazioni di “interposizione” e di “titolarità effettiva”.

Per quanto concerne l’interposizione di un soggetto terzo, è noto che l’adempimento deve essere effettuato dal contribuente cui le attività sono ricondotte. Sul tema sono fondamentali i chiarimenti della stessa circolare n. 45 del 2010, nonché della circolare n. 43 del 2009, che appunto sottolineavano l’esigenza del monitoraggio fiscale in tutte le situazioni in cui le attività estere erano solo formalmente intestate ad altri soggetti (tipo le società “schermo” panamensi). Oggi, a seguito della voluntary, moltissime di queste situazioni sono emerse e dunque in sede di dichiarazione dovrà semplicemente assumersi che l’investimento sottostante (nella stragrande maggioranza dei casi trattasi di rapporti finanziari) deve essere ricondotto direttamente al contribuente, desumendo la sostanziale inesistenza del soggetto societario formalmente intestatario del rapporto: di fatto, rileva il beneficiario economico effettivo dell’investimento.

L’ultimo spunto di riflessione deve riguardare il requisito di “titolare effettivo”, fattispecie introdotta con le modifiche normative apportate a decorrere dal 2013. Il tema è stato analiticamente affrontato nella circolare n. 38 del 2013, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento soprattutto in considerazione dei numerosi esempi, essendo in questa sede sufficiente ricordare gli aspetti principali:

  • il requisito di titolare effettivo deve essere ponderato quando per il tramite di una partecipazione si integrano determinate soglie di detenzione (superiore al 25%) in una società estera, già detenuta direttamente con una propria quota societaria. L’esempio classico è rappresentato da tizio, socio di una società estera, di cui detiene un’ulteriore quota di partecipazione in maniera indiretta per il tramite di una partecipazione in altra società. Ne consegue, come primo assunto, che se il contribuente in questione non ha partecipazioni dirette all’estero ed è semplicemente socio di una società italiana che detiene investimenti partecipativi all’estero, il problema non si pone, posto che una sorta di monitoraggio fiscale avviene direttamente negli adempimenti civilistici e fiscali della medesima società italiana;
  • il caso si configura quando tizio è socio di una società estera e tramite la società italiana integra il requisito di titolare effettivo della società estera. Ad esempio, tizio detiene il 20% della società estera e poi detiene il 50% di una società italiana che a sua volta partecipa al 20% alla stessa società estera. Di fatto, tramite la società italiana tizio aggiunge al suo 20% un ulteriore 10%, arrivando ad un complessivo 30% di quota di partecipazione detenuta;
  • è poi indispensabile distinguere tra detenzioni degli investimenti in paesi definiti “white list” o “black list”. A tale riguardo è necessario anzitutto rammentare che Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo sono ancora considerati paesi “black list”, poiché solo nella procedura di collaborazione volontaria sono stati considerati, per esplicita previsione normativa, paesi collaborativi. Per le detenzioni verso paesi “white list” il monitoraggio quale titolare effettivo si ferma alla società estera, non avendo interesse ciò che la stessa società detiene a sua volta. Pertanto, il quadro RW è limitato alla quota di partecipazione, indicando il relativo valore assoluto, la propria quota percentuale e la quota integrata a seguito della partecipazione indiretta (in pratica si segnala la quota complessiva detenuta quale titolare effettivo). Per i paesi “black list”, invece, se un contribuente risulta titolare effettivo di una società, si adotta convenzionalmente il concetto del “look through”, ossia del “guardare attraverso”, nel senso che la società è ritenuta “trasparente” e sarà necessario effettuare il monitoraggio direttamente rispetto a ciò che la società estera detiene. Ad esempio, se la società detiene un conto corrente e degli immobili, dovranno essere indicati direttamente il conto e gli immobili nel quadro RW, riportando la quota di partecipazione attribuibile al contribuente.