12 Maggio 2016

Le interposizioni e i titolari effettivi nel quadro RW

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale “nasconde” delle particolarità che devono essere ben chiare onde evitare dimenticanze che poi potrebbero rivelarsi onerose in termini sanzionatori. Il primo aspetto, emerso anche in sede di voluntary disclosure, riguarda i soggetti non residenti che detengono parzialmente o comunque sono collegati agli investimenti esteri monitorati da altri residenti in Italia. Si pensi alle situazioni in cui vi sono più titolari dei rapporti finanziari e relativi delegati, o ancora alle detenzioni in nuda proprietà piuttosto che in usufrutto. La circolare n. 45 del 2010 ha avuto modo di sottolineare che tutti coloro che avevano diritti reali sugli investimenti devono effettuare il monitoraggio, così come per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione: è il caso, ad esempio, del delegato, tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.

Nell’ipotesi in cui qualcuno dei delegati o dei titolari non sia residente in Italia non deve dimenticarsi la regola principale del monitoraggio fiscale, ben cristallizzata anche nella circolare 10 del 2015 in materia di collaborazione volontaria: sono solo i residenti a dover adempiere all’obbligo, indicando la relativa quota di possesso (si pensi, ad esempio, ad un titolare residente che possiede il 50% di un rapporto finanziario, che di fatto sarà oggetto di un monitoraggio fiscale parziale). Nei riquadri dedicati agli altri obbligati, inoltre, saranno indicati i codici fiscali dei soli soggetti residenti in Italia. Tornando all’esempio appena cennato, significa che se oltre all’altro titolare non residente (che detiene il restante 50% del rapporto) vi sono due delegati, di cui uno soltanto residente, saranno obbligati a compilare il modulo esclusivamente il titolare e il delegato residente ed ognuno indicherà, quale altro soggetto obbligato, rispettivamente, il delegato ed il titolare residente, mentre i soggetti non residenti non soltanto non sono tenuti all’adempimento ma nemmeno saranno segnalati nelle colonne 22 e 23 del rigo 1 di RW. Identici riflessi si hanno sul pagamento delle imposte patrimoniali riferite agli investimenti esteri: l’IVIE e l’IVAFE, dovute dai titolari degli investimenti o, nel caso di nuda proprietà e usufrutto, dall’usufruttario, saranno assolte pro quota dai soli residenti, mentre i non residenti non potranno vedersi addebitare alcuna imposta.

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