Le ipotesi di interruzione del processo tributario
di Valeria NicolettiL’articolo 40 D.Lgs. 546/1992 disciplina espressamente le ipotesi di interruzione del processo tributario.
La norma prevede che se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
- il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
- la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco del difensore;
il processo si interrompe.
Alla morte va equiparata l’ipotesi di morte presunta dichiarata ai sensi dell’articolo 58 cod. civ.; costituiscono causa di interruzione anche l’interdizione o l’inabilitazione della parte diversa dall’ufficio.
Il riferimento alla perdita di capacità di stare in giudizio “del rappresentante legale” non va letto come relativo al rappresentante legale di una persona giuridica (gli eventi incidenti sulla rappresentanza organica di un ente sono irrilevanti), bensì pensando al soggetto che, per legge, ha il potere/dovere di rappresentare un soggetto privo della capacità di agire quale, ad esempio, il minore.
Per l’effetto dell’articolo 28, comma 4, D.Lgs 175/2014, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione delle società – articolo 2495 cod. civ. – ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La perdita della capacità processuale del fallito non è invece assoluta, ma relativa e non comporta, nei giudizi aventi ad oggetto rapporti non derivanti dal fallimento, il venire meno della qualità di parte sostanziale del rapporto. Nell’inerzia e disinteresse degli organi della procedura, il fallito è legittimato ad agire o resistere per impedire che il terzo possa conseguire un titolo da far valere nei suoi confronti una volta tornato “in bonis” (Cass. 27346/2009, Cass. 7448/2012 e Cass. 17367/2012), senza che il terzo stesso possa proporre l’eccezione né il giudice possa rilevare d’ufficio il difetto di capacità (Cass. 22925/2012).
Sono causa di interruzione del processo anche la morte, la radiazione o sospensione dall’albo/elenco del difensore; sono irrilevanti invece la revoca, la rinuncia del mandato professionale e la cancellazione volontaria dall’albo. Queste ultime non possono assolutamente essere equiparate alla morte o radiazione o sospensione perché sono “indipendenti dalla volontà dell’interessato, che non può affatto interferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale” (Cass. 12376/2014).
Il decesso del difensore non provoca l’interruzione quando la procura ad litem è conferita disgiuntamente a più professionisti abilitati alla difesa nel processo tributario; qualora la procura sul punto nulla specifichi, “è da presumere, in mancanza di espressa volontà contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a più difensori sia disgiunto” (Cass. 10635/2017).
L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente, se la vertenza ha valore inferiore ai 3.000 euro oppure se il professionista abilitato patrocini in jure proprio, e nelle ipotesi relative al difensore. In ogni altro caso, l’interruzione si ha al momento in cui l’evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.
Il momento finale è comunque l’esaurimento della fase di trattazione, quindi dalla chiusura della discussione in pubblica udienza o dalla scadenza del termine per il deposito di memorie di replica se il processo è in camera di consiglio.
Il termine è riaperto se la Commissione, invece della sentenza, pronuncia ordinanza di continuazione.
Per le ipotesi di interruzione relative alla parte diversa dall’ufficio, se l’evento si verifica durante la pendenza del termine per ricorrere, detto termine è prorogato per 6 mesi dalla data dell’evento; ad esso si applica per espressa previsione normativa la sospensione feriale dei termini.