Le limitazioni al principio di derivazione rafforzata
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il D.Lgs. 139/2015 ha profondamente modificato la disciplina di bilancio, con importanti effetti anche nella determinazione del reddito fiscale.
Tuttavia, le disposizioni di legge finalizzate a coordinare le novità di bilancio con la disciplina Ires/Irap hanno visto la luce soltanto con il decreto Milleproroghe, nel febbraio 2017, con il quale è stato stabilito che, anche nei confronti delle società che adottano i principi contabili OIC, diverse dalle micro-imprese, trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, in passato riservato ai soggetti IAS adopter.
In considerazione del nuovo e più esteso ambito applicativo delle disposizioni fiscali per i soggetti IAS adopter, si è resa necessaria una loro revisione, avvenuta però soltanto nell’agosto di quest’anno, con il D.M. 03.08.2017.
Quest’ultimo decreto, all’articolo 2, chiarisce quali sono le norme dedicate ai soggetti IAS adopter che trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese.
Viene pertanto richiamato l’articolo 2 del D.M. 01.04.2009, n. 48, in forza del quale, nel rispetto del principio di derivazione rafforzata, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 1 e 2, Tuir ma gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Purtuttavia, viene espressamente stabilito che, anche ai soggetti IAS, e oggi anche ai soggetti OIC, si applicano le disposizioni del Tuir che:
- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi (si pensi, ad esempio, ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza e alle previsioni in materia di indeducibilità, nella misura del 25%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande);
- prevedono l’esclusione dalla deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito (come, ad esempio, le norme che prevedono l’indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente richiamati dall’articolo 107 Tuir);
- dispongono la ripartizione in più periodi di imposta dei componenti negativi di reddito;
- esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta (si pensi, a titolo di esempio, al regime della pex e alla tassazione delle plusvalenze in più esercizi);
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (come le disposizioni in materia di deducibilità dei compensi degli amministratori e quelle in materia di tassazione/deduzione degli interessi di mora).
Al fine di poter avere un’elencazione completa delle disposizioni fiscali che trovano comunque applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS-OIC (nonostante il nuovo principio di derivazione rafforzata) si rinvia all’elenco proposto dalla circolare AdE 7/E/2011.
Il D.M. 03.08.2017., nel disegnare la nuova disciplina fiscale applicabile ai soggetti OIC, non si è invece soffermato sulla rilevanza fiscale delle riformate previsioni contabili in materia correzione degli errori, siano essi rilevanti o non rilevanti, rendendo quindi necessario far riferimento alle disposizioni in passato previste per i soggetti IAS, e, quindi, alla circolare AdE 7/E/2011 e 31/E/2013.
Con le circolari in oggetto era stato infatti chiarito che, con riferimento alla fattispecie in esame “non ha alcun impatto l’introduzione del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale”.
Per i motivi appena esposti, pertanto, gli errori commessi nei precedenti esercizi richiedono comunque la presentazione di una dichiarazione integrativa, non potendo assumere rilevanza fiscale quanto iscritto nel conto economico o nello stato patrimoniale dell’esercizio nel rispetto del nuovo principio contabile OIC 29.