- quelle che non consentono l’esercizio del diritto di recesso, quali le clausole di prelazione e quelle di gradimento non mero;
- quelle che consentono il diritto di recesso, tra cui rientrano quelle di intrasferibilità assoluta e quelle di mero gradimento.
Relativamente alle clausole di prelazione, che consistono nell’obbligo del socio che intende cedere la partecipazione di offrire in prelazione agli altri soci le sue quote al medesimo prezzo, è bene osservare che è ammessa anche la clausola di prelazione c.d. “impropria”, che consente agli altri soci di acquistare le quote per un corrispettivo inferiore a quello pattuito dal cedente con il terzo. Tuttavia, come precisato dalla Massima n. 86 del Consiglio Notarile di Milano, qualora il corrispettivo previsto per la cessione agli altri soci sia inferiore al valore ottenibile in base alle regole previste per il recesso (valore di mercato), al socio cedente spetta il diritto di recesso stesso.
Per quanto riguarda l’inserimento di una clausola di intrasferibilità assoluta, pur potendo la stessa fungere da strumento di garanzia per il mantenimento della stessa compagine sociale, trattandosi di una limitazione eccessiva, l’articolo 2469, comma 2, cod. civ., legittima il diritto di recesso ad nutum, ossia in qualunque momento e per il solo fatto che sussista la clausola stessa. L’unico elemento di attenuazione del diritto di recesso è costituito dalla possibilità di inserire nello statuto un periodo massimo di due anni, dalla costituzione della società, entro il quale il diritto di recesso non è esercitabile. Come anticipato, la sussistenza di tale clausola consente al socio di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, ma gli altri soci possono evitare tale conseguenza se adottano una delibera di revoca di tale clausola (Massima Notariato del Triveneto n. I.I.13).
In una posizione mediana si collocano, invece, le clausole di gradimento, le quali subordinano il trasferimento delle quote al rilascio da parte di un soggetto (organo amministrativo, soci, ecc.) del placet. Tuttavia, se il gradimento non deve essere motivato (mero), al socio che non riesce a cedere le quote (a seguito del negato gradimento) spetta il diritto di recesso, mentre se si tratta di gradimento motivato tale diritto non spetta. In relazione alle clausole di (non) mero gradimento (e quindi senza diritto di recesso), si segnalano le seguenti indicazioni del Notariato del Triveneto:
- massima I.I.3, relativamente alle clausole che predeterminano le qualità soggettive o le specifiche situazioni soggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento (ad esempio il conseguimento di un certo titolo di studio o la maturata esperienza nel settore in cui opera la società);
- massima I.I.5, in relazione a quelle situazioni in cui, a seguito del negato gradimento, gli altri soci si obbligano ad acquistare la partecipazione o devono individuare un terzo acquirente;
- massima I.I.6, con riferimento a quelle clausole che, volendo preservare la compagine sociale, vietano l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrente o in conflitto di interessi.