21 Marzo 2016

Le manutenzioni fatturate con inversione contabile

di Fabio Garrini
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Il tema dell’inversione contabile relativa alla lettera a-ter dell’art. 17 c.6 DPR 633/72 è di certa rilevanza, poste le complicazioni che esso genera negli operatori e, di conseguenza, nei consulenti che li seguono. Mentre la norma non richiama esplicitamente l’applicazione dell’istituto alle prestazioni di manutenzione e riparazione degli impianti, le posizioni espresse dall’Agenzia delle Entrate portano a concludere che anche queste devono essere fatturate senza addebito dell’IVA.

Come vedremo non sono però comminabili sanzioni nel caso di errori commessi nel 2015, almeno per le irregolarità realizzate antecedentemente il 22.12.2015.

Le manutenzioni

In tema di fatturazione delle operazioni, alcuni commentatori consideravano la questione già chiara a seguito della pubblicazione della CM 14/E/15. Ma a parere di chi scrive, così non era.

In tale documento l’Agenzia ha affermato che per l’individuazione delle prestazioni rientranti nella lettera a-ter, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si deve far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. Peraltro, occorre verificare l’operazione specificamente realizzata, indipendentemente dal fatto che il soggetto abbia o meno comunicato detto codice attività ai fini IVA.

Elencando i codici attività che qualificano la categoria delle installazioni degli impianti, accanto ad essi viene indicata la menzione “(inclusa manutenzione e riparazione)”. Da notare, però, che è la stessa classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che indica di fianco alla descrizione delle richiamate attività, la locuzione “(inclusa manutenzione e riparazione)”.

A chi scrive, le indicazioni della CM 14/E/15 non parevano affatto dirimenti della questione: il richiamo alle manutenzioni e riparazioni non sembrava voluto, ma solo perché esso era incluso nel titolo del codice ATECO. La formulazione letterale della norma, che è benne ricordarlo menziona solo le “installazioni” sembrava maggiormente limitante e precisa.

Anche perché, una ulteriore estensione dell’inversione contabile, avrebbe peggiorato la situazione creditoria IVA di molti contribuenti, che, dal 2015, finisce per risultare critica per l’applicazione della lettera a-ter in commento.

Purtroppo nella CM 37/E/15 consta una presa di posizione ben più tranciante. La richiesta riguarda il dubbio se le attività indicate nel codice attività ATECO 2007, numerato 43.29.09 e denominato altri lavori di costruzione e installazione nca, che non indica esplicitamente la locuzione “incluse le manutenzioni”, comprendano o meno anche le attività di manutenzione e se quest’ultime siano o meno soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Sul punto l’Agenzia osserva che in tale codice attività sono comprese anche le prestazioni di manutenzione e riparazione; pertanto, anche per queste ultime, ancorché non esplicitamente indicate dai codici ATECO di riferimento della divisione 43, dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Pertanto, a maggior ragione, si deve concludere che per le attività di installazione, che invece menzionano esplicitamente le manutenzioni e riparazioni, queste ultime dovranno essere interessate da inversione contabile.

Come comportarsi per le manutenzioni 2015 fatturate con addebito di IVA? Occorre ricordare che nella CM 37/E/15 (come peraltro nella precedente CM 14/E/15) è presente una clausola di salvaguardia che precisa che sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del documento di prassi. Questo vale limitatamente alle tematiche affrontate da ciascuno dei due documenti e alle ipotesi che non rientrino nell’ambito di una frode fiscale.

A parere di chi scrive, la tematica delle manutenzioni è divenuta chiara solo con il secondo dei documenti, per cui su tali irregolarità non possono ritenersi applicabili sanzioni (che dal 2016, comunque, divengono di importo fisso di € 250 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 158/15); conseguentemente le manutenzioni fatturate con addebito dell’IVA prima del 22.12.2015 non sarebbero punibili.

A margine si osserva che oggi, un elettricista, idraulico, eccetera, quando la controparte è operatore economico emetterà sostanzialmente sempre fatture in inversione contabile, vuoi perché si tratta di una installazione / manutenzione relativa ad un edificio, vuoi perchè è una prestazione in subappalto rientrante nella precedente lettera a. Saranno fatturate con rivalsa solo le prestazioni diverse da queste (a ben vedere molto poche), a cui aggiungere ovviamente tutte le prestazioni rese ad un committente privato.

La logica conclusione di ciò è che tali contribuenti saranno frequentemente a credito d’IVA, il cui utilizzo dovrà essere accuratamente pianificato, magari sfruttando le soluzioni di rimborso.