Le micro-imprese entrano nel formato XBRL
di Alessandro BonuzziPubblicata sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it l’edizione 2017 della Guida per la redazione e il deposito dei bilanci. Lo hanno reso noto nella giornata di ieri Unioncamere e il Consiglio nazionale dottori commercialisti con proprio comunicato stampa.
È noto che il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto rilevanti modifiche, già applicabili ai bilanci degli esercizi con inizio 1° gennaio 2016, agli articoli del codice civile, determinando, di conseguenza, l’aggiornamento dei principi contabili nazionali conclusosi al termine dello scorso anno con la pubblicazione delle versioni definitive.
Anche la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio. In particolare, le principali novità attengono:
- al fatto che il rendiconto finanziario, a differenza di quanto avveniva nella precedente versione tassonomica, diventa prospetto quantitativo a sé stante;
- all’introduzione del bilancio per le micro-imprese con i relativi schemi quantitativi.
La prima novità è conseguenza del novellato prima comma dell’articolo 2423 cod. civ., secondo cui il bilancio in forma ordinaria è costituito da quattro parti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
Per quanto riguarda il bilancio per le micro-imprese, trattasi, a parere di Unioncamere, “di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese”.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2435-ter cod. civ., sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Queste imprese sono esonerate dalla redazione:
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali (articolo 2427 cod. civ., n. 9) e all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci (articolo 2427 cod. civ., n. 16);
- della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (articolo 2428 cod. civ., n. 3) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio (articolo 2428 cod. civ., n. 4).
In pratica, quindi, il bilancio d’esercizio delle micro-imprese può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico. La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.
È comunque facoltà delle società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario; in tal caso, è d’obbligo redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia. Peraltro, al pari delle piccole imprese, anche alle micro-imprese è data la possibilità di presentare il bilancio in forma ordinaria.
Si evidenza, poi, che la nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”.
La nuova tassonomia consente di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio. Ciò al fine di evitare possibili incongruenze dovute spesso a banali errori di inserimento e assicurare così un grado di correttezza del bilancio sempre maggiore.
Inoltre, questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il bilancio in formato XBRL al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito.
Infine, la nuova tassonomia “2016-11-14” da la possibilità di predisporre anche il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (ove richiesto dalla legge). La nota integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.