Le misure del Piano Transizione 4.0 nel D.D.L. di Bilancio
di Debora ReverberiIl disegno di Legge di Bilancio 2020, approvato in via definitiva dalla Camera, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in R&S e in innovazione tecnologica, con focus sull’ecosostenibilità ambientale e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti.
Il nuovo assetto degli incentivi 4.0, secondo la proposta emersa dal tavolo su “Transizione 4.0” tenutosi fra Mise e associazioni imprenditoriali, trova espressione nel testo del disegno di Legge di Bilancio 2020
Le misure agevolative per le imprese ivi contenute delineano una politica industriale nazionale ispirata alle seguenti direttrici: maggiore stabilità tramite una programmazione pluriennale degli incentivi, ampliamento della platea dei soggetti beneficiari a favore delle Pmi e attenzione ai temi dell’ecosostenibilità ambientale.
I dati a consuntivo del Piano Impresa 4.0 sul 2017 hanno infatti rivelato le sue criticità e i suoi limiti.
A fronte di un valore complessivo degli investimenti in beni materiali e immateriali connessi a tecnologie 4.0, pari a circa 13,3 miliardi di euro, di cui 10 miliardi d’investimenti in beni materiali e 3,3 miliardi in beni immateriali, i principali beneficiari degli incentivi 4.0 sono state le medie e grandi imprese italiane con una quota pari al 64%; solo 95 imprese in Italia hanno effettuato investimenti in beni materiali di valore superiore ai 10 milioni di euro e solamente 233 imprese hanno intrapreso progetti di R&S di valore superiore ai 3 milioni di euro.
Il disegno di Legge di Bilancio 2020 risulta dunque ispirato dagli obiettivi del Piano Transizione 4.0:
- programmazione della revisione delle misure in ottica pluriennale, così da garantire alle imprese una pianificazione degli investimenti 4.0 di medio-lungo periodo;
- modifica dei canali di accesso al mondo 4.0, attribuendo al credito d’imposta R&S un ruolo principale;
- estensione della platea delle imprese beneficiarie verso le Pmi e accelerazione dei tempi di fruizione, tramite trasformazione dell’iper e super ammortamento in crediti d’imposta;
- incremento della quota di investimenti in beni immateriali, tramite aumento dell’intensità dell’iper ammortamento e tramite eliminazione del vincolo di subordinazione all’acquisto di un bene materiale agevolabile;
- valorizzazione del made in Italy, attraverso una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green e alle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica;
- attribuzione di un ruolo di primo piano ad innovazione sostenibile, ricerca, sviluppo e formazione.
Vediamo ora più precisamente quali modifiche incisive alla disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 contiene il disegno di Legge di Bilancio 2020.
- Trasformazione del super e iper ammortamento da variazioni fiscali a crediti d’imposta
La novità prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a partire dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, con proroga al 30.06.2021 a condizione che l’ordine risulti accettato dal fornitore e che sia versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
I beni agevolabili sono classificabili in tre categorie, a cui si applicano intensità di agevolazione e limiti di spesa diversi:
- beni materiali strumentali nuovi – super ammortamento;
- beni materiali strumentali nuovi 4.0, ovvero beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) – iper ammortamento beni materiali;
- beni immateriali strumentali nuovi 4.0, ovvero beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) – iper ammortamento beni immateriali.
Per i beni immateriali è eliminato il vincolo di subordinazione all’acquisto di un bene materiale agevolabile.
Risultano inoltre modificati gli oneri documentali in caso di beni 4.0 di valore elevato: in relazione agli investimenti dell’allegato A e dell’allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.
Le intensità dell’iper e super ammortamento sono modulate in funzione degli investimenti complessivi come di seguito riepilogato:
Agevolazione | Investimenti complessivi | Credito d’imposta | Quote annuali |
Super ammortamento | Fino a 2 milioni di euro | 6% | 5 |
Iper ammortamento beni materiali allegato A | Fino a 2,5 milioni di euro | 40% | 5 |
Oltre 2,5 milioni di euro
Fino a 10 milioni di euro |
20% | ||
Oltre 10 milioni di euro | 0 | ||
Iper ammortamento beni immateriali allegato B | Fino a 700.000 euro | 15% | 3 |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali, a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene nel caso di super ammortamento;
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, nel caso di iper ammortamento.
Come avveniva con la normativa precedente in caso di interconnessione in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene è possibile fruire del super ammortamento slittando il momento di agevolazione rafforzata ad avvenuta interconnessione.
- Credito d’imposta in investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative
La novità prevede, oltre a modifiche sostanziali della disciplina del credito d’imposta R&S di cui al D.L. 145/2013, l’interessante estensione dell’agevolazione ad attività di innovazione tecnologica e di design ed ideazione estetica per il periodo d’imposta 2020.
Le attività ammissibili al credito d’imposta sono dunque classificabili in tre categorie, a cui si applicano intensità di agevolazione diverse:
- progetti di R&S, relativi ad attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, avendo riguardo ai criteri di classificazione del Manuale di Frascati dell’OCSE;
- progetti per attività di innovazione tecnologica relativi alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE;
- progetti per attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con un Decreto di prossima emanazione del Mise, il credito d’imposta è riconosciuto in misura rafforzata.
Le intensità del credito d’imposta sono modulate in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Agevolazione | Credito d’imposta | Limite massimo di spesa ammissibile | Quote annuali | |
Credito R&S | 12% | 3 milioni di euro | 3 | |
Credito innovazione tecnologica | 6% | 1,5 milioni di euro | ||
Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 10% | 1,5 milioni di euro | ||
Credito design e ideazione estetica | 6% | 1,5 milioni di euro |
È da precisare che, secondo il disegno di Legge di Bilancio 2020, verrebbe meno il metodo di calcolo incrementale, sostituito da un metodo di calcolo volumetrico.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di maturazione del credito;
- subordinatamente all’assolvimento degli obblighi di certificazione contabile, il cui costo è riconosciuto in aumento del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, per le sole imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
- Proroga con semplificazioni del credito d’imposta formazione 4.0
La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti 4.0 è prorogata al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Fra le principali modifiche apportate si evidenziano:
- la maggiorazione dell’intensità dell’agevolazione al 60%, nel rispetto dei limiti annuali, nel caso in cui i destinatari dell’attività formativa siano dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, rientranti nelle categorie definite dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017;
- l’eliminazione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
- l’ammissibilità delle spese di formazione esterna commissionata a Istituti tecnici superiori;
- l’introduzione dell’obbligo di comunicazione al Mise, secondo il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio definiti in un Decreto direttoriale di prossima emanazione.
Le intensità del credito d’imposta Formazione 4.0 restano modulate in funzione della dimensione d’impresa:
Credito d’imposta | A favore di lavoratori svantaggiati | Limite massimo annuo | |
Piccole Imprese | 50% | 60% | 300.000 euro |
Medie Imprese | 40% | 250.000 euro | |
Grandi Imprese | 30% | 250.000 euro |
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997.
24 Dicembre 2019 a 11:02
Il Disegno Legge di Bilancio 2020 prevede significative novità in merito ad superammortamento ed iperammortamento variando dal criterio in uso della detrazione ad un credito di imposta.
Importante aver mantenuto comunque la agevolazione in merito alla 4.0 che ottimi risultati ha ottenuto presso i contribuenti.