3 Giugno 2020

Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I – I° parte

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d’imposta R&S&I introdotto dall’articolo 1, commi 198207, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), provvedimento a cui era demandata in particolare la definizione del perimetro applicativo della disciplina valevole per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Oggetto del decreto attuativo emanato dal Mise sono i seguenti aspetti:

  • la definizione dell’ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d’imposta R&S&I, in particolare i criteri generali di classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S di cui al comma 200, delle attività di IT di cui al comma 201 e delle attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202;
  • l’individuazione degli obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica, in presenza dei quali il credito per le attività di IT spetta in misura potenziata (aliquota del 10% in luogo del 6%);
  • le regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili;
  • precisazioni sugli oneri documentali di talune categorie di spese ammissibili.

Per quanto concerne i criteri generali di classificazione delle attività il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l’IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un’identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d’imposta mediante descrizione delle finalità e dei risultati.

Il principio generale che accomuna le tre fattispecie di attività ammissibili è la rilevanza di attività intraprese in periodi d’imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i criteri generali di classificazione della attività come R&S, IT e design e ideazione estetica.

Attività di R&S

Articolo 1, comma 200, L. 160/2019

Aliquota credito d’imposta 12%

Ricerca fondamentale

Definizione: lavori sperimentali o teorici

Finalità: acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine

Risultati: schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative

Ricerca industriale Definizione: lavori originali

Finalità: individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico
Approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico
Risultati: modelli di prova

Sviluppo sperimentale Definizione: lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti
Finalità: acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti
Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l’utilizzo delle conoscenze dello stato dell’arte del settore
Risultati: prototipi o impianti pilota

Attività di IT

Articolo 1, comma 201, L. 160/2019

Aliquota credito d’imposta 6%

Innovazione Tecnologica (IT) Definizione: lavori diversi da quelli di R&S
Finalità: realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all’impresa stessa.
Risultati:
Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per

  • caratteristiche tecniche
  • componenti
  • materiali
  • software embedded
  • facilità d’impiego e semplificazione di utilizzo
  • maggiore flessibilità
  • prestazioni e funzionalità

Processi che si differenziano da quelli dell’impresa per

  • tecnologie utilizzate
  • impianti macchinari e attrezzature
  • software
  • efficienza di risorse impiegate
  • affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali

Attività di design e ideazione estetica

Articolo 1, comma 202, L. 160/2019

Aliquota credito d’imposta 6%

Design e ideazione estetica Definizione: lavori diversi da quelli di R&S e di IT
Finalità: realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali
Risultati:
Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per

  • caratteristiche delle linee
  • caratteristiche dei contorni
  • colori
  • struttura superficiale
  • ornamenti
Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti

Definizione: attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari

Finalità: introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai precedenti dell’impresa

Risultati:

Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per

  • tessuti o materiali utilizzati
  • combinazione di tessuti/materiali
  • disegni e forme
  • colori
  • altri elementi rilevanti, eccetto l’aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)

I criteri generali di classificazione sopra esposti esprimono un concetto di R&S come attività innovativa altamente qualificata, che persegue un progresso tecnico o scientifico nel settore in cui l’impresa opera.

Il perseguimento del progresso si intende realizzato anche nei seguenti casi:

  • impiego non facilmente attuabile di conoscenze preesistenti ad un altro campo;
  • obiettivo non raggiunto o non pienamente realizzato;
  • obiettivo già raggiunto o perseguito da altri soggetti, ma le cui informazioni non sono accessibili all’impresa (ad eccezione del caso in cui gli “altri soggetti” siano parti correlate all’impresa);
  • obiettivo perseguito contemporaneamente e in modo similare da imprese concorrenti indipendenti.