Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I – I° parte
di Debora ReverberiÈ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d’imposta R&S&I introdotto dall’articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), provvedimento a cui era demandata in particolare la definizione del perimetro applicativo della disciplina valevole per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Oggetto del decreto attuativo emanato dal Mise sono i seguenti aspetti:
- la definizione dell’ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d’imposta R&S&I, in particolare i criteri generali di classificazione sul piano tecnico delle attività di R&S di cui al comma 200, delle attività di IT di cui al comma 201 e delle attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202;
- l’individuazione degli obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica, in presenza dei quali il credito per le attività di IT spetta in misura potenziata (aliquota del 10% in luogo del 6%);
- le regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili;
- precisazioni sugli oneri documentali di talune categorie di spese ammissibili.
Per quanto concerne i criteri generali di classificazione delle attività il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l’IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un’identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d’imposta mediante descrizione delle finalità e dei risultati.
Il principio generale che accomuna le tre fattispecie di attività ammissibili è la rilevanza di attività intraprese in periodi d’imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i criteri generali di classificazione della attività come R&S, IT e design e ideazione estetica.
Attività di R&S Articolo 1, comma 200, L. 160/2019 Aliquota credito d’imposta 12% |
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Ricerca fondamentale |
Definizione: lavori sperimentali o teorici Finalità: acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico, mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere un’applicazione o utilizzo particolare a breve termine Risultati: schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative |
Ricerca industriale | Definizione: lavori originali
Finalità: individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico |
Sviluppo sperimentale | Definizione: lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti Finalità: acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti Le modifiche significative devono avere il carattere di novità e non rappresentare semplicemente l’utilizzo delle conoscenze dello stato dell’arte del settore Risultati: prototipi o impianti pilota |
Attività di IT Articolo 1, comma 201, L. 160/2019 Aliquota credito d’imposta 6% |
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Innovazione Tecnologica (IT) | Definizione: lavori diversi da quelli di R&S Finalità: realizzazione o introduzione di prodotti (beni materiali, immateriali e servizi) o processi (processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica) nuovi o significativamente migliorati rispetto all’impresa stessa. Risultati: Beni o servizi che si differenziano da quelli dell’impresa per
Processi che si differenziano da quelli dell’impresa per
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Attività di design e ideazione estetica Articolo 1, comma 202, L. 160/2019 Aliquota credito d’imposta 6% |
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Design e ideazione estetica | Definizione: lavori diversi da quelli di R&S e di IT Finalità: realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) significativamente innovati rispetto all’impresa stessa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici e non funzionali Risultati: Beni che si differenziano da quelli dell’impresa per
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Design e ideazione estetica nel settore moda e nei settori a rinnovo periodico dei prodotti |
Definizione: attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari Finalità: introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai precedenti dell’impresa Risultati: Collezioni o campionari nuovi per l’impresa per
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I criteri generali di classificazione sopra esposti esprimono un concetto di R&S come attività innovativa altamente qualificata, che persegue un progresso tecnico o scientifico nel settore in cui l’impresa opera.
Il perseguimento del progresso si intende realizzato anche nei seguenti casi:
- impiego non facilmente attuabile di conoscenze preesistenti ad un altro campo;
- obiettivo non raggiunto o non pienamente realizzato;
- obiettivo già raggiunto o perseguito da altri soggetti, ma le cui informazioni non sono accessibili all’impresa (ad eccezione del caso in cui gli “altri soggetti” siano parti correlate all’impresa);
- obiettivo perseguito contemporaneamente e in modo similare da imprese concorrenti indipendenti.