Le modalità attuative del nuovo credito R&S&I – III° parte
di Debora ReverberiNei precedenti due contributi, dedicati al decreto ministeriale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati esaminati i principali criteri attuativi del nuovo credito d’imposta R&S&I introdotto dall’articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) per quanto attiene la definizione del perimetro applicativo.
Il testo del decreto si preoccupa inoltre di dettare disposizioni comuni per la corretta individuazione delle spese ammissibili di cui ai commi 200, 201 e 202, dell’articolo 1 L. 160/2019, in materia di:
- imputazione temporale delle spese ammissibili;
- determinazione delle spese ammissibili;
- oneri documentali per alcune categorie di spese ammissibili.
L’imputazione temporale e la determinazione delle spese ammissibili devono risultano ispirate ai principi generali di effettività, pertinenza e congruità.
Sono considerate spese ammissibili al nuovo credito R&S&I quelle fiscalmente imputabili, in base al criterio di competenza dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
La regola di imputazione temporale degli investimenti ammissibili per competenza assume carattere generale e prescinde dai principi contabili adottati e dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina del credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. e del credito d’imposta formazione 4.0 di cui all’articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 e ss.mm.ii., le spese di certificazione contabile riconosciute in aumento del credito d’imposta, per le sole imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti, si considerano imputabili al medesimo periodo di effettuazione degli investimenti ammissibili.
Per quanto riguarda la determinazione delle spese ammissibili si fa riferimento all’importo fiscalmente deducibile nel medesimo periodo d’imposta, in particolare:
- le quote di ammortamento relative a beni materiali mobili e software di cui alla lettera b), dell’articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile ai sensi degli articoli 102 e 103 del Tuir, in proporzione all’effettivo utilizzo nell’ambito delle attività ammissibili;
- le quote capitali dei canoni di leasing rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir;
- le quote di ammortamento relative ai beni immateriali impiegati direttamente e in via esclusiva in attività di R&S, le c.d. “spese per privative industriali” della lettera d), dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019, rilevano nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile ai sensi dell’articolo 103 Tuir.
In deroga al criterio generale di competenza restano escluse dalle spese ammissibili al nuovo credito R&S&I le quote di ammortamento dei beni immateriali e software il cui costo è già incluso nelle spese ammissibili della previgente disciplina dell’articolo 3 D.L. 145/2013.
Per le imprese che determinano il reddito su base catastale o forfetaria le spese di cui sopra assumono rilievo per il quantum che sarebbe stato “virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d’imposta agevolabile”.
Il decreto attuativo specifica inoltre i criteri di determinazione delle spese del personale della lettera a) sia in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, sia in riferimento alla maggiorazione del 50% della base di calcolo per giovani ricercatori neoassunti impiegati esclusivamente nella R&S o giovani qualificati neoassunti impiegati esclusivamente nell’IT o nel design e ideazione estetica, sia in riferimento a prestazioni lavorative rese da amministratori o soci.
Fra le più rilevanti precisazioni e novità si segnala l’introduzione delle seguenti limitazioni antielusive nella determinazione di spese ammissibili per prestazioni lavorative rese da amministratori e soci:
- ammissibilità dei soli compensi fissi ordinari annui;
- limite quantitativo di ammissibilità di tali spese pari al 50% del compenso fisso ordinario annuo;
- ammissibilità subordinata all’effettivo pagamento dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
- ammissibilità subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa circa l’effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili e la congruità delle spese (la novità è estesa ai familiari dell’imprenditore, dei soci e degli amministratori).
Nella seguente tavola sinottica sono riepilogati i criteri di determinazione delle spese del personale specificati dal Mise nel testo del decreto:
Spese del personale in rapporto di lavoro subordinato |
Assumono rilevanza le seguenti voci di costo, da rapportare alle ore o giornate impiegate in attività ammissibili:
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Spese del personale che concorrono a formare la base di calcolo con maggiorazione del 50% |
Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% le spese dei giovani qualificati, destinati in via esclusiva alle attività ammissibili, con le seguenti caratteristiche:
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Spese delle prestazioni lavorative di soci o amministratori di società o enti |
– compensi variabili – somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili
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Il decreto ministeriale contiene infine le precisazioni in materia di oneri documentali, in relazione alle spese del personale e alle spese di utilizzo dei beni strumentali, materiali e software, inclusi nel calcolo del credito d’imposta R&S&I, come di seguito riepilogato:
Spese del personale – lettera a) |
Nella documentazione contabile oggetto di certificazione devono essere compresi:
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Spese delle prestazioni lavorative di soci o amministratori di società o enti e loro parti correlate – lettera a) |
L’ammissibilità delle spese è subordinata a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa, attestante:
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Spese di utilizzo dei beni strumentali – lettera b) |
Nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa o dal responsabile delle attività ammissibili, attestante:
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