11 Aprile 2017

Le modalità di risarcimento del danno ambientale

di Luigi Ferrajoli
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La liquidazione del danno ambientale per equivalente è esclusa dalla data di entrata in vigore della L. 97/2013, ma il giudice può ancora conoscere della domanda pendente in applicazione della nuova formulazione dell’articolo 311 del D.Lgs. 152/2006, testo unico delle norme in materia ambientale (come modificato prima dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 135/2009e poi dall’articolo 25 della L. 97/2013),individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di loro omessa o imperfetta esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 14935/2016 in una vicenda in cui il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità Portuale di Trieste avevano formulato domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società, proprietaria di alcune aree nei siti d’interesse nazionale di Piombino e di Trieste, nelle quali si era verificata una situazione di gravissimo inquinamento ambientale della quale era stata ritenuta responsabile la medesima società.

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Violazioni amministrative e penali in materia ambientale
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