15 Giugno 2018

Le modalità di sgravio dell’Iva per i viaggiatori extra-Ue

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Il regime di cui all’articolo 38-quater del D.P.R. 633/1972 consente ai turisti consumatori extra-comunitari di effettuare acquisiti nell’Ue (quindi anche in Italia) senza essere gravati dell’Iva.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le modalità attraverso le quali è possibile operare lo sgravio dell’imposta.

Lo “sgravio” dell’Iva si può attuare in 2 modalità:

  • emissione da parte del cedente di una fattura senza Iva (opzione sconsigliata poiché rischiosa);
  • emissione di fattura con Iva e rimborso dell’imposta al cessionario in dogana all’uscita dalla Comunità europea.

Emissione di fattura senza Iva

L’esercente al dettaglio, all’atto della vendita dei beni al viaggiatore extra-Ue, munito di passaporto, emette la fattura senza applicazione dell’Iva (non imponibile). In particolare, egli deve osservare i seguenti adempimenti.

  • Il commerciante deve emettere fattura. Con decorrenza 1° settembre 2018, per effetto del disposto di cui all’articolo 4-bis del D.L. 193/2016, l’emissione deve avvenire in modalità elettronica.
  • Nella fattura vanno riportati gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente attestante il domicilio o la residenza dell’acquirente in un Paese extra-Ue.
  • Nella fattura deve essere indicato il titolo di non imponibilità ex articolo 38-quater.
  • La fattura va registrata nel registro delle fatture emesse in modo distinto. A tal fine va tenuto un apposito sezionale.
  • Il venditore deve ottenere entro il 4° mese successivo alla vendita l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita. Se ciò si verifica l’operazione può dirsi definitivamente conclusa in modo regolare.

In sede di dichiarazione annuale Iva:

  • l’Iva a debito a cui non è associato alcun imponibile va indicata nel quadro VE in corrispondenza del rigo “Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/-)”;
  • l’importo – non imponibile – risultante dalla fattura emessa deve essere indicato nel quadro VE tra le “Altre operazioni non imponibili”.

Emissione di fattura con Iva ed eventuale successivo rimborso

Il commerciante, nell’ipotesi in cui non si voglia prendere la responsabilità dell’Iva per la mancata fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario, si fa anticipare l’imposta dal viaggiatore al momento dell’acquisto salvo poi rimborsare la somma al ricevimento della fattura vistata dalla Dogana di uscita. In particolare, il venditore deve osservare i seguenti adempimenti.

  • Il commerciante deve emettere fattura. Con decorrenza 1° settembre 2018, per effetto del disposto di cui all’articolo 4-bis del D.L. 193/2016, l’emissione deve avvenire in modalità elettronica.
  • La fattura va registrata nel registro delle fatture emesse in modo distinto, mediante l’attivazione di un sezionale ad hoc.
  • Il viaggiatore deve trasportare i beni al di fuori del territorio comunitario entro i 3 mesi successivi all’acquisto, restituendo entro il mese successivo l’esemplare della fattura vistata dalla Dogana di uscita.
  • Il venditore, una volta ottenuta la fattura vistata dalla Dogana, rimborsa mediante il Tax free shopping l’Iva al viaggiatore potendola recuperare con un’apposita annotazione nel registro degli acquisti attraverso l’emissione verso il cessionario di un documento con esposta la sola Iva.
  • In alternativa al rimborso “diretto” dell’Iva al turista extra-Ue, l’esercente può avvalersi del servizioTax free shopping” fornito dalle cosiddette società di tax refund. In tal caso egli riceve periodicamente dalla società che gestisce il servizio un documento con l’elenco dei rimborsi effettuati in nome suo e per suo conto, il quale può essere utilizzato come attestazione della variazione in diminuzione dell’imposta a debito.

In sede di dichiarazione annuale Iva:

  • l’Iva a debito va indicata nel quadro VE in corrispondenza del rigo “Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/-)”;
  • l’imponibile risultante dalla fattura emessa deve essere indicato nel quadro VE tra le Operazioni imponibili.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO