Le modifiche al credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale
di Clara PolletSimone DimitriLa Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 263, L. 178/2020) proroga al 30 giugno 2021 alcune misure di aiuto, erogate sotto forma di crediti di imposta, introdotte dall’articolo 26 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.
Si tratta delle misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni che hanno subito un calo di ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 e deliberato un aumento di capitale a pagamento.
L’agevolazione è destinata alle imprese costituite nella forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001) o società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n. 1435/2003) aventi sede legale e amministrativa in Italia. Dalle misure sono esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all’articolo 162-bis Tuir, nonché le imprese di assicurazione.
Tali soggetti devono rispettare le seguenti condizioni:
- ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo,
- a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%,
- aver deliberato ed eseguito, a decorrere dal 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.
La citata disposizione del decreto rilancio prevedeva, al verificarsi delle suddette condizioni, l’attribuzione di due distinti crediti d’imposta:
- un credito d’imposta pari al 20% destinato ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale (articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020);
- un credito d’imposta destinato alle società pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020).
Il comma 263 della Legge di bilancio 2021 proroga e modifica alcune condizioni per accedere al credito d’imposta al 50%, spettante per le società.
In particolare, il nuovo articolo 26, comma 1, lettera c), D.L. 34/2020 prevede la possibilità di deliberare ed eseguire l’aumento di capitale a pagamento entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021.
Alle società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve da parte della società prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell’esercizio 2021, ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali (nuovo comma 8, D.L. 34/2020).
La norma istitutiva (articolo 26, comma 2, D.L. 34/2020) stabilisce, inoltre, ulteriori requisiti per l’accesso da parte delle società al credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020, anch’essi modificati dalla Legge di bilancio 2021.
In particolare, il credito d’imposta spetta alla società, qualora soddisfi le seguenti condizioni:
- non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 (lettera riscritta dal comma 263, L. 178/2020);
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale (invariato);
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente (invariato).
- non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative all’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
- non abbia registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici prevista dall’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 74/2000.
Le misure in argomento si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione (nuovo comma 2-bis, articolo 26, D.L. 34/2020).
Il credito d’imposta destinato all’impresa – nella misura del 50% – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 (modifiche apportate all’articolo 26, comma 9, D.L. 34/2020).