2 Marzo 2021

Le modifiche al regime fiscale dei ristorni delle società cooperative

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

I commi 42 e 43 dell’articolo 1 L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), intervenendo sull’articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, hanno introdotto alcune modifiche al regime fiscale dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative.

In particolare, il comma 42 prevede che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta (in luogo di quella ordinaria al 26%) all’atto della loro attribuzione a capitale sociale.

Tale facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea.

Lo stesso comma 42 precisa che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, Tuir, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), dello stesso Testo unico.

Il comma 43, invece, stabilisce che la ritenuta del 12,50% può essere applicata con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della L. 178/2020), in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Sotto il profilo civilistico, i ristorni rappresentano un istituto tipico della disciplina delle società cooperative in forza del quale viene tradotto in termini monetari il vantaggio mutualistico conseguito dal socio con la partecipazione all’attività della cooperativa.

I ristorni, infatti, si concretizzano di regola in un risparmio di spesa nell’acquisto dei prodotti o servizi della cooperativa ovvero tramite un incremento della remunerazione del prodotto o del lavoro conferito dai soci.

Il ristorno, quindi, costituisce lo strumento tecnico atto a misurare, in termini monetari, il vantaggio mutualistico per i soci derivante dai rapporti di scambio intrattenuti tra gli stessi e la cooperativa. In altri termini, “i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall’attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno” (cfr. circolare 35/E/2008).

Come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9513/1999i ristorni (…) in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e lavoro)”.

L’articolo 2545-sexies cod. civ. prevede che:

  • l’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici;
  • le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
  • l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525 cod. civ., ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

In estrema sintesi, sotto il profilo fiscale:

  • in capo alla cooperativa i ristorni sono deducibili dal reddito imponibile, non costituiscono dividendi, e si distinguono da questi ultimi in quanto sono attribuiti in proporzione al valore dello scambio mutualistico tra soci e cooperativa e non in base al capitale conferito da ciascun socio – l’articolo 12, P.R. 601/1973 (recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”), infatti, stabilisce che “per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali”- la deducibilità dei ristorni rappresenta, quindi, una agevolazione generalizzata per tutte le cooperative;
  • per il socio in linea generale il trattamento fiscale del ristorno riflette la natura del rapporto di scambio mutualistico con la cooperativa.

Con specifico riferimento alla tassazione dei ristorni in capo ai soci percipienti, nel caso in cui i ristorni siano distribuiti mediante aumento di capitale sociale, si applica il regime di “sospensione d’imposta”, come introdotto dal ricordato articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002 (recante “Disposizioni in materia di progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative”), in base al quale “le somme (…) destinate ad aumento del capitale sociale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59”, con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta con aliquota al 26%.

Come detto, i commi 42 e 43 della Legge di bilancio 2021 intervengono propria su tale ultimo aspetto della disciplina della tassazione dei ristorni in capo al socio di società cooperative, aggiungendo alcuni periodi alla fine del comma 2 dell’articolo 6 D.L. 63/2002 e riconoscendo alla cooperativa la possibilità di applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta in luogo di quella ordinaria al 26%.