19 Gennaio 2022

Le modifiche alla detrazione Irpef per i giovani inquilini

di Gennaro Napolitano
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2022 ha modificato, in senso ampliativo, la disciplina della detrazione Irpef riconosciuta, in presenza di determinate condizioni, ai giovani in relazione ai contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998.

A tal fine, quindi, l’articolo 1, comma 155, L. 234/2021, ha completamente riscritto il comma 1-ter dell’articolo 16 Tuir.

Articolo 16, comma 1-ter, Tuir: versione vigente fino al 31 dicembre 2021

Nella versione vigente fino al 31 dicembre 2021 la disposizione in esame stabiliva che i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che avessero stipulato un contratto di locazione in base alla L. 431/1998 (recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, avessero diritto a una detrazione fissata in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima unità immobiliare fosse stata adibita ad abitazione principale, di 991,60 euro.

Per poter usufruire dell’agevolazione, peraltro, la norma richiedeva che il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non fosse superiore a 15.493,71 euro.

In materia l’Agenzia delle entrate, nel corso degli anni, ha avuto modo di chiarire che:

  • la detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (circolare 34/E/2008, risposta 9.1);
  • il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione; se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi (circolare 7/E/2021);
  • il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta (circolare 34/E/2008, risposta 9.2);
  • per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge (circolare 7/E/2021);
  • la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale; nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (circolare 34/E/2008, risposta 9.3).

Articolo 16, comma 1-ter, Tuir: versione vigente dal 1° gennaio 2022

Come detto, la Legge di bilancio 2022 ha integralmente riscritto la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1-ter, Tuir.

Tuttavia, il legislatore ha confermato i seguenti aspetti della disciplina previgente:

  • l’agevolazione è riferita ai contratti di locazione stipulati ai sensi della 431/1998;
  • l’immobile oggetto del contratto di locazione deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori del giovane inquilino o di coloro cui lo stesso è affidato;
  • per poter usufruire dell’agevolazione il locatario deve avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e avere un’età minima di 20 anni.

Queste, invece, la novità contenute nella nuova versione della disposizione in esame:

  • passa da 30 a 31 (non compiuti) il limite anagrafico massimo;
  • la detrazione compete anche nel caso in cui il contratto abbia a oggetto solo una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • il periodo di spettanza del beneficio passa dai primi tre ai primi quattro anni;
  • l’immobile in relazione al quale spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario;
  • l’importo della detrazione è più elevato, dato che, per effetto della nuova disciplina, è ora pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla norma previgente) e il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Ad esempio, in caso di canone annuo fissato a 12.000 euro (1.000 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20% di 12.000 (2.400) supera il tetto di 2.000 euro; di contro, per un canone annuo di 3.600 euro (300 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 3.600, ossia 720, è inferiore al limite di 2.000 euro.