La norma specifica, poi, che la domanda di trattamento dei crediti tributari va presentata, per quanto riguarda i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o Direzione regionale (in quanto per i c.d. “grandi contribuenti”, ovvero con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, la competenza è della Direzione Regionale – Ufficio Grandi Contribuenti).
Per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la domanda va indirizzata alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi da questa direttamente emessi.
Benché non più espressamente indicato dalla nuova versione della norma, copia della domanda va indirizzata anche al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate–Riscossione (come precisato nella Relazione illustrativa al Correttivo-ter).
Alla domanda vanno allegate le dichiarazioni fiscali, anche integrative, che sono state presentate ma per le quali non è ancora pervenuto l’esito dei controlli automatici.
Generalmente (soprattutto per le transazioni fiscali nell’ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti) l’Ufficio richiede anche le bozze delle dichiarazioni dei redditi, Iva e 770 dell’ultimo periodo di imposta, i cui termini di invio non sono ancora scaduti o, in alternativa, una certificazione dei debiti tributari relativi all’ultimo periodo per il quale le dichiarazioni fiscali non sono state ancora presentate.
Ciò in quanto, a norma del terzo e quarto periodo del citato comma 5, articolo 88, Codice, gli uffici destinatari della domanda, entro 30 giorni (termine non perentorio), devono:
- procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni;
- notificare al debitore i relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito;
- notificare al debitore la certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all’agente della riscossione.
L’Agente della riscossione, da parte sua, deve trasmettere al debitore, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione, una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
Copia dei predetti avvisi e delle certificazioni dovranno, poi, essere inviati anche al commissario giudiziale, una volta nominato.
La disciplina dell’accettazione della proposta di transazione fiscale è dettata dal comma 6, dell’articolo 88, Codice, in base al quale l’adesione o il diniego dell’Amministrazione finanziaria vengono formulati, non sulla specifica domanda di trattamento dei debiti fiscali, bensì sull’intera proposta di concordato, esprimendo il voto, ai sensi dell’articolo 107, Codice.
In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta di concordato è espresso dal direttore della competente Direzione provinciale o Direzione regionale, previo parere conforme della Direzione regionale, ove competente sia una Direzione provinciale.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il voto è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.
Il voto è espresso anche dall’Agente della riscossione, limitatamente al trattamento degli oneri di riscossione delle cartelle esattoriali.
Più significative sono le modifiche apportate dal “Correttivo-ter” alla procedura prevista, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dall’articolo 63, Codice (“Transazione su crediti tributari e contributivi”), la quale presenta delle peculiarità dovute al fatto che qui non si tratta di una procedura di tipo concorsuale, bensì di tipo negoziale (sebbene poi sia prevista l’omologa da parte del tribunale).
La proposta deve, quindi, necessariamente precedere il deposito presso il tribunale della domanda di omologa dell’accordo e non è prevista l’espressione di un voto, bensì l’“adesione” da parte degli Uffici.
In particolare, la proposta di transazione fiscale, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione (articoli 57, 60 e 61, Codice), compresa l’attestazione del professionista indipendente, è depositata presso i medesimi uffici fiscali indicati dall’articolo 88, comma 5, Codice, e anche presso il Concessionario della riscossione.
Rispetto al concordato preventivo, alla proposta di transazione fiscale, oltre alle dichiarazioni non ancora liquidate, deve essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il debitore si assume la responsabilità di attestare che la documentazione presentata rappresenti fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.
Essendo richiamato l’articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo, Codice, anche in questo caso gli Uffici devono provvedere alle liquidazioni delle ultime dichiarazioni presentate e alla notifica di eventuali avvisi di accertamento, nonché alla certificazione dei debiti tributari.
L’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell’Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale.
Tuttavia, è ulteriormente stabilito che, quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme non è espresso dalla Direzione regionale, bensì da una “struttura centrale” da individuarsi con il medesimo provvedimento. Si tratta dell’introduzione a regime della disposizione già prevista dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, D.L. 69/2023 (introdotto dall’articolo 4-quinquies, comma 5, D.L. 145/2023).
Le relative norme attuative sono state dettate dal provvedimento n. 21447/2024, che ha individuato la soglia oltre la quale scatta il parere della Direzione centrale, ovvero quando la proposta di transazione preveda una falcidia superiore al 70% e, contestualmente, superiore all’importo di 30 milioni di euro.
In tale ipotesi, con decorrenza dal 1° novembre 2024 (ai sensi del provvedimento n. 375245/2024) il parere è rilasciato, come previsto dal provvedimento n. 456918/2024, dall’Ufficio crisi di impresa, istituito con provvedimento n. 330807/2024 nell’ambito della Divisione Contribuenti (contestualmente è stato soppresso l’Ufficio Tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali operante nella Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese).
Invece, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.
L’atto negoziale è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione, in ordine al trattamento degli oneri di riscossione.
Particolarmente importanti sono i termini per l’accettazione della proposta dettati dall’articolo 63, comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo, Codice, secondo i quali l’eventuale adesione degli uffici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione, mentre se la proposta di transazione è modificata, tale termine è aumentato di 60 giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta; nei casi in cui la modifica contenga, in realtà, una nuova proposta, il termine iniziale è incrementato di 90 giorni.
Ciò in quanto, a norma del successivo comma 3, la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (anche con richiesta di omologa forzosa, in assenza di accettazione da parte degli Uffici) può essere proposta solo quando è stata ottenuta l’adesione o, in difetto, quando sono decorsi i predetti termini entro il quale gli Uffici possono accettare la transazione fiscale.
In sostanza, è stato introdotto, a livello normativo, il principio, già affermato da diversi tribunali, secondo il quale l’omologa forzosa della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ora dettagliatamente disciplinata dai commi da 4 a 7 dell’articolo 63, Codice) non può essere richiesta prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di transazione.
Infine, è previsto che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante siano avvisati, da parte del debitore, dell’avvenuta iscrizione della domanda di omologa dell’accordo nel registro delle imprese; ciò mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il termine per l’opposizione all’omologa di cui all’articolo 48, comma 4, Codice, da parte dell’Amministrazione finanziaria decorre dalla ricezione del predetto avviso.