Le modifiche estive per la responsabilità solidale nei contratti di appalto
di Luca Vannoni
Il radicato utilizzo nel contesto economico attuale del contratto di appalto, strumento essenziale per le procedure di esternalizzazione e di outsourcing, ha trovato riscontro, a livello normativo, in un quadro mutevole e assai irrequieto, dove si sono succeduti una lunga serie di provvedimenti, da ultimo il Decreto Lavoro, il D.L. n.76/13, art. 9 comma 1.
La finalità perseguita dal Legislatore, il bilanciamento della diffusione dell’appalto con una responsabilizzazione del committente, evitando così che la frammentazione della catena produttiva possa determinare il sottrarsi a obblighi retributivi, contributivi e fiscali, non sempre ha avuto esiti lineari, con provvedimenti di difficile, se non impossibile, attuazione, tanto da rappresentare un ulteriore ostacolo, burocratico e ovviamente economico, dell’attività imprenditoriale.
Ne è prova il Decreto Fare, il D.L. 22 giugno 2013, n. 69, emanato pochi giorni prima del Decreto Lavoro sopra citato, mediante il quale si è abrogata la responsabilità in materia di IVA tra appaltatore e subappaltatore. Si era affacciata, in occasione della conversione, la proposta di cancellare totalmente la responsabilità in materia fiscale: proposta caduta nel vuoto e, pertanto, rimane in vigore l’art.35 del D.L. n.223/06, il Decreto Bersani, nella parte in cui, da un lato, prevede la solidarietà tra appaltatore e subappaltatore – ovvero tra i vari subappaltatori nel caso di catene di subappalto più complesse – per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto e, dall’altro, sanziona il committente, da € 5.000,00 ad € 200.000,00, nel caso in cui provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.
Riguardo al Decreto Lavoro, l’intervento si è per lo più giustificato dalla necessità di risolvere due dubbi interpretativi in relazione alla responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva.
In primo luogo si è “legificato” quanto aveva in precedenza affermato il Ministero del Lavoro, con la circolare 11 febbraio 2011 n.5, a conferma, quindi, tale interpretazione non era poi così solida, riguardo all’estensione della responsabilità solidale retributiva e contributiva prevista dall’art.29, del D.Lgs. n.276/03. Viene, infatti, stabilito che la solidarietà opera anche in relazione ai compensi e agli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. A risolvere gli ulteriori dubbi innescati dall’utilizzo di un termine generico come lavoro autonomo, dove rientrano sia le collaborazioni coordinate e continuative, con obblighi di versamento contributivo in capo al committente del rapporto, sia prestazioni di lavoro autonomo con contratto d’opera, dove il lavoratore autonomo gestisce in prima persona gli obblighi contributivi, il Ministero del lavoro con la circolare n.35 del 29 agosto 2013, ha chiarito che l’estensione è limitata esclusivamente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche ai lavoratori autonomi ex art. 2222.
Inoltre, è stato chiarito che la possibilità di intervento, prevista dalla Riforma Fornero, da parte della contrattazione collettiva volta a introdurre una disciplina derogatoria alla solidarietà opera esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.
L’ultimo intervento disposto dal Decreto Lavoro esclude la solidarietà prevista dall’art. 29 del D.Lgs. n.276/03 in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, soggetti sia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.163/06 e nell’art. 1676 c.c.
In conclusione, le riforme estive vanno sicuramente valutate positivamente nella parte in cui hanno cancellato la solidarietà in materia di IVA, istituto che nella sua operatività si era dimostrato inattuabile se non nella sua burocratizzazione. Alle perplessità generate dal passaggio sibillino del Decreto Lavoro, l’inclusione nella solidarietà dei lavoratori autonomi impiegati nell’appalto, ha dato risposta la recente circolare n. 35 del Ministero del lavoro, risolvendo la questione, stante il valore meramente interpretativo della prassi, almeno dal punto di vista ispettivo.