10 Giugno 2019

Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore – I° parte

di Guido MartinelliMarco D’Isanto
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Facendo seguito e a conferma delle anticipazioni, già contenute nella circolare Cndcec “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative e in autorevoli commenti apparsi sulla stampa specializzata, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 31.05.2019, ha preso posizione sulla portata e sul significato del termine del prossimo 3 agosto entro il quale, sulla base delle indicazioni contenute nell’articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (d’ora in avanti cts), le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (d’ora in avanti odv e aps) iscritte nei rispettivi registri in essere anticipatamente alla entrata in vigore della riforma del terzo settore debbono provvedere all’adeguamento dei loro statuti ai nuovi principi del cts.

Tutto chiaro? forse.

Il thema decidendum è quale siano le conseguenze, sotto il profilo dei diritti acquisiti (e delle conseguenti agevolazioni fiscali), per quelle onlus, odv e aps che non rispettassero il termine indicato per l’adeguamento del loro statuto.

Il Ministero chiarisce, in maniera condivisibile, che l’adeguamento dello statuto ha significato di conferma della scelta di rimanere ente del terzo settore: “le modifiche che l’ente apporta costituiscono appunto la conseguenza di tale decisione”.

Ribadisce che il regime c.d. “alleggerito”, come lo definisce, ossia la possibilità concessa dalla norma di effettuare la modifica statutaria mediante semplice delibera di assemblea ordinaria (ovviamente solo per le modifiche avente carattere obbligatorio) si riferisce solo alle modifiche adottate entro il citato termine e agli enti già iscritti nei registri delle onlus, odv e aps.

Le eventuali associazioni che pur avendone i requisiti non hanno ancora ottenuto l’iscrizione dovranno necessariamente provvedere alle modifiche in assemblea straordinaria.

Sulle conseguenze del mancato adeguamento nei termini il documento di prassi amministrativa distingue tra le odv e le aps, da una parte, la cui legislazione istitutiva è già stata abrogata con l’entrata in vigore del cts e le onlus, dall’altra, il cui decreto istitutivo (D.Lgs. 460/1997) decadrà solo con l’entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Il Ministero, descrivendo la modalità di trasmigrazione dei dati dagli attuali registri regionali delle aps e odv nel runts, disciplinata dall’articolo 54 cts, ritiene correttamente che solo con l’arrivo nel nuovo registro può scattare la “giurisdizione” introdotta dalla riforma e, pertanto, anche l’eventuale “non iscrizione” per carenza dei requisiti.

Pertanto: “una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere che la naturale sede di esercizio circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa non essere che il procedimento successivo alla trasmigrazione”.

La lettura di questo passo sembrerebbe poter tranquillizzare le odv e le aps: anche se optassero per gli adeguamenti statutari dopo il termine indicato, l’unica conseguenza per loro sarà quella di doverli approvare necessariamente con assemblea straordinaria ma senza ricadute ulteriori sui diritti derivanti dallo status acquisito in questo ulteriore periodo transitorio, fino alla definitiva entrata in vigore del Runts.

Ma il capoverso successivo insinua il serpentello del dubbio.

Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti sulla base delle leggi 266/91 e n. 383/00 di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali sono state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento, alla luce del dettato del primo periodo dell’articolo 101 co. 2 del codice.”

Da questa formulazione nascono le perplessità.

Pacifico appare che il Ministero non avesse, oggi, a Runts non ancora istituito, alcun potere di verifica e controllo sull’opera svolta dalle Regioni nella gestione dei loro registri delle odv e aps, unico aspetto rimasto in vigore delle rispettive leggi istitutive oggi abrogate (vedi articolo 102, comma 4, cts).

Pertanto, sotto il profilo strettamente giuridico, corretto appare il pronunciamento ministeriale, rispettoso della competenza regionale in materia.

Ma questo indubbiamente aumenta l’incertezza oggi esistente.

È assai probabile (ma quindi non “certo”) che le Regioni non adotteranno provvedimenti di cancellazione dal registro, in special modo in presenza di associazioni che si siano costituite nel rispetto delle preesistenti leggi nazionali e provinciali sulle odv e aps e che siano state da loro iscritte nei rispettivi registri.

Anche perché non avrebbero il potere giuridico di cancellare un ente che sia comunque conforme alla loro normativa regionale, per quanto consta agli scriventi da nessuna Regione ancora abrogata

È di tutta evidenza che le problematiche di coordinamento tra le norme contenute nell’articolo 101 e le norme sulla trasmigrazione dei registri contenute nell’articolo 54 cts sono esasperate dalla mancata istituzione del Registro Unico.

Questo infatti produrrà che ci saranno aps e odv che avranno adeguato gli statuti entro il 3 agosto 2019 e in virtù di questo saranno assoggettati agli obblighi civilistici contenuti nel cts, come, ad esempio, un rafforzato rispetto dei diritti degli associati, l’istituzione del registro dei volontari, l’istituzione dell’organo di controllo, etc.; mentre altri, pur continuando a godere dei medesimi benefici, non saranno sottoposti al quadro giuridico del Terzo Settore.

Inoltre le norme “nuove”, come quelle degli articoli 82 e 83 cts, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 104, comma 1, cts, potranno applicarsi nel regime transitorio anche alle odv e aps non adeguate entro il 3 agosto?

Se l’Agenzia delle entrate lo confermasse dormiremmo tutti sonni più tranquilli.

La disciplina delle associazioni secondo il codice del terzo settore