Le modifiche statutarie degli enti del terzo settore – II° parte
di Guido MartinelliMarco D’IsantoIn merito al regime delle Onlus le considerazioni appaiono formalmente più semplici rispetto a quanto prospettato nel precedente contributo.
Infatti, il D.Lgs. 460/1997, istitutivo di detti enti, contrariamente a quanto previsto per le leggi istitutive delle odv e delle aps, nei suoi articoli da 10 a 29, sarà abrogato solo “dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del Runts”.
La circolare ministeriale ricorda la posizione assunta sul tema delle modifiche statutarie delle onlus da parte della Agenzia delle entrate nel corso di “Telefisco” 2018, laddove chiarì che le eventuali modifiche introdotte entro il 3 agosto avrebbero potuto avere efficacia soltanto successivamente al termine sopra indicato, data entro la quale si dovrà prevedere la cessazione dell’efficacia delle disposizioni statutarie tipiche delle Onlus, incompatibili con la nuova disciplina del cts.
Va ricordato che la procedura “automatica” di trasmigrazione prevista dall’articolo 54 cts per le odv e aps non si potrà applicare alle Onlus, le quali dovranno espressamente richiedere a quale settore del Runts intenderanno iscriversi, proprio a causa della definitiva abrogazione della loro disciplina istitutiva.
Ne deriva, pertanto, che non vi sarà dubbio che una Onlus, che non abbia adeguato lo statuto nel termine previsto, possa continuare a godere del proprio regime originario fino a quando non scatterà l’abrogazione del medesimo.
Assodato, quindi, che non vi potrà essere alcun provvedimento di cancellazione della Onlus non adeguata nel termine (e questa appare una delle poche certezze in materia) si porrà il problema, anche in questo caso, e forse a maggior ragione, della possibile vigenza delle norme di immediata applicazione del cts, sia di carattere civilistico (ad esempio tenuta dei registri sociali ed organi di controllo), che contabile (bilancio per competenza sussistendone i presupposti) e fiscale (facendo riferimento agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, la cui applicazione immediata, in via transitoria, è prevista dal 1° gennaio 2018 dall’articolo 104, comma 1, cts in favore di odv, aps e onlus).
Escludiamo che siano applicabili le norme del cts relative al carattere civilistico e contabile.
Infatti una Onlus (ma il discorso si potrebbe allargare anche ad odv e aps) che non abbia provveduto ad adottare le modifiche statutarie entro il termine del 3 agosto non ha manifestato la sua volontà di “rimanere” all’interno del terzo settore.
Pertanto, se così non fosse, si troverebbe a dover applicare norme di trasparenza per un ordinamento a cui non si è ancora scelto di appartenere.
Anche l’applicabilità delle norme fiscali ci lascia molto perplessi.
L’intervento di interpretazione autentica operato dall’articolo 5 sexies D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017, ha stabilito che le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal codice.
Nulla si è detto invece delle norme fiscali del codice stesso in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, la cui applicazione sembra legata, seguendo l’articolo 101, comma 2, solo a quegli enti che adeguino gli statuti alle disposizioni inderogabili del cts entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Anzi, coltiviamo il dubbio, per le Onlus che non si adegueranno, che l’eventuale inapplicabilità delle norme fiscali possa essere prevista dall’entrata in vigore delle disposizioni fiscali e non a partire dal 3 agosto 2019.
Ovviamente saremmo lieti di essere smentiti dalla Agenzia delle entrate in una sempre più auspicata circolare di chiarimento sul terzo settore.
Allo stato dell’arte riteniamo che per le Onlus, categoria non ricompresa all’interno del Runts ed in assenza di una espressa volontà di adesione allo stesso sia difficile poter prevedere l’applicazione delle norme del cts.
La circolare in esame prosegue poi analizzando le modalità e le tempistiche di adeguamento da parte degli enti già dotati di personalità giuridica di diritto privato e per i quali diventa obbligatoria la modifica statutaria per atto pubblico.
Si è discusso, in tal caso, se il termine del 3 agosto si possa intendere rispettato ove entro tale data si svolga l’assemblea o se vi debba rientrare anche l’approvazione da parte dell’organo di controllo del nuovo statuto.
Il Ministero: “ritiene che tra le due possibili interpretazioni della norma … quella corretta sia indubbiamente la prima secondo cui la scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario dell’ets delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche”.
Ribadisce, in conclusione, che: “la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del dpr. N. 361/2000 abbia ad oggetto profili meramente formali essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell’ufficio del Runts”.
In conclusione occorre dare notizia di un’altra nota ufficiale del Ministero del Lavoro (n. 5093 del 30.05.2019) la quale, in risposta ad un quesito proveniente dalla Regione Molise, ha chiarito che il numero massimo di deleghe che potranno essere previste in assemblea dai nuovi statuti (3 fino a cinquecento associati, vedi articolo 24, comma 3, cts) prescinde dal numero effettivo degli associati, per cui potranno essere previste anche in compagini ristrette, ma ricorda che l’espresso richiamo all’articolo 2372, comma 5, cod. civ., contenuto nel citato articolo del cts, (“la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società..”) dovrebbe scongiurare il rischio di una scarsa presenza assembleare.