Le “nano imprese” e l’approccio del revisore legale
di Emanuel MonzeglioCome ormai noto, stante tutte le proroghe susseguite, l’articolo 1-bis D.L. 118/2021 prevede che entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 le società che rientrano nel novero dell’articolo 2477 cod. civ. sono tenute alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Ricapitolando, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Viceversa, l’obbligo di nomina cessa – lettera c) del novellato articolo – nel caso in cui la società per tre esercizi consecutivi non superi alcuno dei limiti sopra esposti.
L’abbassamento delle soglie di esenzione rispetto al passato – totale dell’attivo 4.4 milioni, ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.8 milioni e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità – amplia notevolmente la platea delle società soggette all’obbligo di revisione dei bilanci, comprendendo anche realtà di dimensioni molto ridotte per le quali risulta alquanto complesso e difficoltoso lo svolgimento dell’attività di revisione seguendo gli standard professionali di riferimento, ovvero i principi di revisione internazionali ISA Italia.
Occorre fare una precisazione. Troppo spesso la revisione contabile viene vista come un ulteriore costo a carico dell’impresa quando, in realtà, rappresenta un beneficio per le società in quanto presidio di garanzia per l’attendibilità, la chiarezza e la trasparenza dell’informativa finanziaria.
In questo senso è intervenuto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il documento “La revisione legale nelle nano imprese – Riflessioni e strumenti operativi”, redatto nel gennaio 2020, con lo scopo di fornire approfondimenti e “semplificazioni” circa la fase di pianificazione dell’incarico, la determinazione della significatività, le procedure di risposta al rischio e l’applicazione delle procedure di revisione previste dall’ISA Italia n. 402 “Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”.
A questo punto, è doveroso soffermarci sull’espressione “nano imprese”, non presente nella nostra legislazione, che si sta affermando in dottrina per identificare “un fenomeno generato da una serie di novelle legislative in tema di controlli societari e revisione legale nelle società di più ridotte dimensioni”.
Il concetto “nano imprese” può essere, quindi, interpretato sia in un senso quantitativo, ovvero quello parametrato sui limiti il cui superamento obbliga alla nomina dell’organo di controllo, sia in senso qualitativo, considerandone le caratteristiche economico-aziendali che assumono rilievo ai fini della revisione legale.
È proprio l’aspetto qualitativo che segue il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.
Infatti, il sopra citato principio di revisione precisa che l’espressione “imprese di minori dimensioni” si riferisce ad un’impresa dove specifiche caratteristiche qualitative – ad esempio la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti, lo svolgimento di operazioni semplici e lineari, la semplicità nelle registrazioni contabili, un numero limitato di linee di attività, di prodotti, di controlli interni, di livelli direzionali e di dipendenti – sono particolarmente accentuate e il proprietario è maggiormente coinvolto, rispetto all’impresa di dimensioni maggiori, nelle operazioni di gestione quotidiane.
Un ulteriore specificità che presentano le “imprese di minori dimensioni” è data dalla struttura del bilancio che sono tenute a redigere, cioè il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis cod. civ..
Può capitare il caso in cui la società superi i parametri imposti dall’articolo 2477cod. civ. e che quindi sia soggetta a revisione, ma soddisfa quelli previsti dall’articolo 2435-bis. In questo caso il revisore legale si troverà a dover effettuare le procedure di revisione su un bilancio redatto in forma abbreviata, andando a declinare opportunamente le procedure di analisi comparativa nonché i controlli dei riepiloghi negli schemi di bilancio rispetto al contesto di riferimento.
Il revisore legale deve essere a conoscenza di tutte le regole previste dai principi di revisione, conformarsi alle stesse ove applicabili e adattarle alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa sottoposta a revisione legale utilizzando la diligenza professionale e il proprio giudizio professionale sempre nel rispetto dei principi di etica e di indipendenza.
Ciononostante, alcuni principi di revisione potrebbero non essere applicati nella revisione delle “nano imprese” in quanto non pertinenti con le circostanze dell’incarico.
Sotto questo aspetto, infatti, l’appropriatezza delle procedure di revisione è legata anche alla dimensione e alla complessità dell’impresa sottoposta a revisione, con la conseguenza che il revisore può proporzionare le procedure in base alle circostanze specifiche.
Questo aspetto è espressamente riconosciuto dal legislatore nel D.Lgs. 39/2010.