Le novità del bilancio 2020 – I° parte
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365L’emergenza sanitaria ancora in corso e gli inevitabili effetti economici della stessa influenzeranno i bilanci 2020.
Non possono inoltre essere ignorati una serie di provvedimenti normativi, finalizzati a sostenere le imprese in questo difficile momento storico, che si rifletteranno sull’informativa di bilancio.
Si pensi, a tal proposito:
- alle disposizioni che consentono la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga alle disposizioni statutarie (articolo 106 D.L. 18/2020, così come modificato dal Decreto Milleproroghe),
- alla possibilità di rivalutare i beni d’impresa, potendo beneficiare anche del riconoscimento fiscale con il pagamento di un’imposta sostitutiva di appena il 3% (articolo 110 D.L. 104/2020),
- alla facoltà di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020),
- alle deroghe alle disposizioni in materia di valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività (articolo 7 D.L. 23/2020 e successivo articolo 38-quater D.L. 34/2020),
- al differimento dei termini entro i quali si rende necessario intervenire nel caso di perdite che intaccano il capitale sociale (articolo 1, comma 266, L. 178/2020).
Anche quest’anno, dunque, le assemblee ordinarie per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga alle previsioni codicistiche e a quelle statutarie.
Alle assemblee tenute entro il 31.07.2021 si applicano inoltre tutte le altre previsioni di cui all’articolo 106 D.L. 18/2020, tra le quali figurano anche quelle volte ad ammettere, anche in deroga alle previsioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Con specifico riferimento, invece, alle nuove disposizioni in materia di sospensione degli ammortamenti, si riepilogano, nella tabella che segue, le condizioni che giustificano la suddetta sospensione, nonché gli adempimenti previsti.
Chi? | Soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali. |
Quando? | Nell’esercizio in corso al 15.08.2020. La misura potrà essere estesa anche agli esercizi successivi, in relazione alla situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria ancora in corso, con apposito decreto del Mef. |
Cosa consente la norma? | È possibile non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (più precisamente, può essere sospeso l’ammortamento del singolo cespite, di un gruppo di cespiti o di tutte le immobilizzazioni); in questo modo viene prolungato il piano di ammortamento originario di un anno, ove possibile. La deducibilità fiscale della quota di ammortamento è comunque riconosciuta, anche se non imputata al conto economico. |
Quali adempimenti sono richiesti? | – È necessario destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. – Nella Nota integrativa devono essere indicate le ragioni della deroga. Devono inoltre essere fornite informazioni sull’iscrizione e sull’importo della riserva indisponibile, nonché sull’influenza delle previsioni sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Le micro imprese che intendono avvalersi della deroga in esame possono fornire le medesime informazioni in calce al bilancio, oppure possono comunque redigere la Nota integrativa. |
Le disposizioni in esame sono state oggetto del Documento interpretativo n. 9 dell’Oic, che, dopo aver illustrato i principali aspetti della nuova previsione, ha fornito alcuni esempi di ragioni che possono indurre le imprese ad avvalersi della deroga. Tali ragioni devono essere coerenti con la percentuale di ammortamento sospesa.
Se, ad esempio, una società decide di avvalersi della disposizione per evitare o ridurre la perdita operativa, l’aliquota di ammortamento dell’esercizio può essere pari a zero; se, invece, una società decide di avvalersi della norma per ridurre gli effetti economici negativi della chiusura dello stabilimento, l’aliquota di ammortamento “sospesa” deve essere commisurata al periodo di effettiva chiusura (quindi, ad esempio, se la chiusura è durata 6 mesi, è possibile sospendere il 50% degli ammortamenti).
Anche le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa sono finalizzate a sostenere le imprese in questo difficile momento storico, essendo possibile non solo una rivalutazione civilistica del valore dei beni (senza dover assolvere, dunque, alcuna imposta sostitutiva), ma anche la rivalutazione fiscale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva di appena il 3% (la quale, peraltro, può essere versata anche ratealmente).
La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 e può riguardare i beni d’impresa (diversi da quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività) e le partecipazioni in società controllate e collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie che risultano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
È altresì importante precisare che l’eventuale esercizio della facoltà di sospendere gli ammortamenti non pregiudica la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni materiali e immateriali.
Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali, nel caso in cui venga pagata l’imposta sostitutiva, è previsto a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita, e, quindi, sin dal 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare. Solo ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze il riconoscimento dei maggiori valori fiscali è rinviato al quarto esercizio successivo (per ulteriori approfondimenti si rinvia, inoltre, al precedente contributo “Rivalutazione dei beni d’impresa: un quadro di sintesi”).
Con il documento interpretativo n.7 l’Oic ha ricordato che in Nota integrativa deve essere annotata la rivalutazione effettuata, indicando le modalità adottate per la rivalutazione dei beni ammortizzabili. Trovano inoltre applicazione le disposizioni in materia di informativa sulla rivalutazione prevista dai principi contabili Oic 16 (dedicato alle immobilizzazioni materiali), Oic 24 (sulle immobilizzazioni immateriali), Oic 21 (“Partecipazioni”), Oic 25 (“Imposte sui reddito) e Oic 28 (“Patrimonio netto”).
Pertanto, nella Nota integrativa dovranno essere indicati:
- i criteri di valutazione delle immobilizzazioni, con specificazione, per ciascuna voce, delle rivalutazioni eseguite,
- le modalità di effettuazione della rivalutazione,
- la natura (solo civilistica, o anche fiscale) della rivalutazione eseguita,
- il dettaglio della composizione della riserva di rivalutazione, con indicazione dell’eventuale affrancamento eseguito,
- se presente, la fiscalità differita.