1 Marzo 2016

Le novità del D.Lgs. 139/2015 “rivoluzionano” il bilancio d’esercizio

di Sergio Pellegrino
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Le modifiche che il D.Lgs. 139/2015 apporta alla disciplina del bilancio d’esercizio contenuta nel nostro codice civile sono numerose e rilevanti.

Il decreto dà attuazione alla direttiva comunitaria 2013/34/UE che ha abrogato la quarta e la settima direttiva sul diritto societario e modificato la direttiva 2006/43/UE in materia di revisione legale.

L’entrata in vigore delle modifiche è fissata al 1° gennaio 2016, ma la portata delle novità è tale da imporre ad imprese e consulenti di attrezzarsi da subito per gestirle in modo appropriato.

Volendo evidenziare a livello “macro” i principali cambiamenti, va sottolineato innanzitutto l’intervento che riguarda i postulati generali che sottendono la redazione del bilancio.

Viene inserito un nuovo comma 4 nell’articolo 2423 del codice civile che contempla l’applicazione del principio di rilevanza nella rilevazione, valutazione, presentazione e informativa degli accadimenti in bilancio.

Con l’introduzione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma nel comma 1-bis dell’articolo 2423 bis, viene invece superata l’infelice formulazione della riforma del diritto societario del 2004 che faceva riferimento alla circostanza che la valutazione delle voci dovesse essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo del passivo considerato”.

Il legislatore ha poi previsto interventi importanti sugli schemi di bilancio, con la soppressione di alcune voci: qui, ad esempio, abbiamo un cambiamento “radicale” quale l’eliminazione della parte straordinaria del conto economico, i cui effetti non saranno evidentemente trascurabili neppure da un punto di vista tributario, pensando ai criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Vi sono poi dei cambiamenti che interessano i criteri di valutazione di alcune voci: si pone, ad esempio, per molte imprese un problema di non poco conto in relazione ai costi di ricerca e avviamento, che diventano non più capitalizzabili.

Si modificano anche i criteri per la rilevazione e la rappresentazione delle azioni proprie, il cui acquisto comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, con l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.

Altra novità di grande impatto è l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per tutte le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria: diventa parte integrante del bilancio, a fianco di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Sono poi da segnalare anche una serie di modifiche rispetto al contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa, così come l’introduzione del bilancio per le micro imprese, un’altra forma di bilancio che si affianca al bilancio in forma ordinaria ed a quello in forma abbreviata.

Le novità, si è detto, entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 e quindi interesseranno in modo “massiccio” i bilanci che andremo a redigere il prossimo anno.

Dobbiamo però “preoccuparcene” da subito per una serie di ragioni.

Al di là della necessità di adeguare il sistema di rilevazioni contabili alle nuove regole, al di là del fatto che comunque il bilancio 2016 dovrà contenere come dati comparativi quelli dell’esercizio 2015, e quindi bisognerà comunque fare una “riclassificazione”, si pongono dei problemi sostanziali: ad esempio in relazione a quelle poste, come le spese di ricerca e pubblicità, che non potendo più essere capitalizzate dovranno “uscire” dall’attivo di bilancio, con un potenziale significativo impatto tutto ancora da inquadrare. O ancora la necessità di predisporre il rendiconto finanziario con l’indicazione delle disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio. Ci sono poi le implicazioni di natura fiscale da non sottovalutare, anche qui con moltissime incertezze che dovranno essere risolte, si spera, in tempi sufficientemente rapidi.

Evidentemente l’OIC è chiamata ad una imponente operazione di rivisitazione di alcuni dei principi contabili recentemente modificati: è lo stesso legislatore a ricordarcelo, disponendo nel terzo comma dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 che l’organismo contabile aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle modifiche introdotte dal decreto al codice civile e al D.Lgs. 127/1991.

Qui va detto che probabilmente sarebbe stata auspicabile una maggiore tempestività, risalendo l’intervento legislativo ad agosto dello scorso anno, ma soprattutto essendo la direttiva comunitaria che lo origina del 2013.