Le novità del Decreto Crescita per il rientro in Italia di docenti e ricercatori
di Luca MambrinL’articolo 44 D.L. 78/2010 prevede specifiche agevolazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero.
Tali soggetti che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca.
In particolare, questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
L’articolo 5, comma 4 e 5, D.L. 34/2019 modifica il comma 3 dell’articolo 44 D.L. 78/2010 stabilendo che l’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 successivi (la norma ante modifiche ne prevedeva 3).
Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore trasferisce la residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.
Il nuovo comma 3-ter prevede poi che le agevolazioni in esame trovino applicazione:
- nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei sette periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. La norma inoltre precisa che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d’imposta successivi per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia;
- nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d’imposta successivi per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Il nuovo comma 3-quater prevede invece possono accedere ai benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Ai docenti e ricercatori non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31.12.2019, invece, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 44 D.L. 78/2010 nel testo vigente al 31.12.2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.
Gli incentivi previsti dalla normativa spettano in particolare ai docenti e ai ricercatori che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti requisiti:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato: sono validi tutti i titoli accademici universitari o equiparati, mentre i titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il contribuente dovrà richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare, cioè un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito.
- essere stati residenti all’estero in maniera non occasionale: non viene specificata la durata della permanenza all’estero ma la norma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. Considerato che la durata dell’attività di ricerca o docenza all’estero deve essersi protratta per almeno due anni consecutivi, tale periodo può ritenersi il tempo minimo necessario per avere le agevolazioni.
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università: l’attività di ricerca viene individuata nell’attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, mentre l’attività di docenza può essere individuata nell’ attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza all’estero, che non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è stata svolta.
- svolgere attività di docenza e ricerca in Italia: non è rilevante la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere un’università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o un’impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento e quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.
- trasferire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.