9 Giugno 2020

Le novità del Decreto Rilancio per il settore agricolo

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, dedica il Capo VI a una serie di interventi dedicati esclusivamente per il settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

L’articolo 222 istituisce, a valere sullo stato previsionale del Mipaaf, un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi” per l’importo di 500 milioni di euro per l’anno 2020.

Lo stanziamento deve essere recepito con indubbio favore in quanto, se è vero che il settore primario non ha mai effettivamente subito il lockdown per quanto concerne la propria attività, è restato comunque inciso dalle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, in quanto determinati clienti finali del produttore agricolo hanno sospeso l’attività (si pensi ad esempio alla ristorazione). A questo di deve aggiungere un’ulteriore particolarità consistente nella circostanza che, se in determinati settori agroalimentari si è potuta registrare, nel periodo di contingentamento, un’impennata dei prezzi, altrettanto non si è avuto nella fase di prima cessione da parte del produttore.

Un altro fondo, in questo caso specifico per il settore vitivinicolo, introdotto nello stato di previsione del Mipaaf, è quello di cui al successivo articolo 223, dell’ammontare di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Potranno accedere al fondo in oggetto le imprese viticole che si impegnano, in riferimento all’annata 2020, alla riduzione volontaria della produzione delle uve che sono destinate alla produzione di vini DO e IG. La vendemmia verde deve prevedere una riduzione che non sia superiore al 15% rispetto ai valori medi dichiarati negli ultimi 5 anni, con esclusione delle vendemmie con resa massima e minima, che risultano dalle dichiarazioni vendemmiali presentate ai sensi del D.M. 7701/2019.

Anche in questo caso bisognerà attendere, per comprendere appieno procedure attuative, priorità di intervento e soprattutto criteri di erogazione del contributo, un decreto Mipaaf, entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020.

Sempre con riferimento al settore vitivinicolo, l’articolo 224, con il comma 3, interviene apportando alcune modifiche alla L. 238/2016 (Testo unico della vite e del vino).

Integrando l’articolo 8, con il nuovo comma 10bis viene prevista l’emanazione, entro 120 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, di un decreto con cui saranno individuate le aree vitate in cui è ammessa una resa massima di uva per ettaro pari a 40 tonnellate; inoltre, integrando il comma 10, in cui è previsto che la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate  iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate  per  produrre vini DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate, viene previsto che, a decorrere dal 2021, e comunque non prima dell’individuazione delle aree di cui sopra, la resa massima scende a un massimo di 30 tonnellate per le aree con uve non destinate a vini DOP e IGP.

Molto importante è quanto previsto al comma 1 dell’articolo 224 con cui viene reso strutturale l’incremento dell’anticipazione dei contributi Pac, che sale dal 50% al 70%, nonché chiarito che l’anticipazione si applica anche quando il contribuente non sia riuscito a presentare nell’anno 2020 la domanda, calcolando l’ammontare dell’anticipo sul portafoglio titoli 2019.

Il successivo comma 2 interviene sul recente articolo 78 D.L. 18/2020 (il cd. Decreto Cura Italia), delegando l’Istat, nel termine di 90 giorni, a individuare una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del codice Ateco. Si ricorda come la prossima Pac destinerà molte delle risorse stanziate a questa attività agricola che prevede pratiche colturali al di fuori del suolo e in soluzioni acquose mineralizzate.

Sostituendo il comma 4-sexies dell’articolo 78 D.L. 18/2020, il Legislatore perfeziona un’importante norma introdotta in sede di conversione con cui viene data la possibilità di procedere alla rinegoziazione dei mutui e gli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive.

Nello specifico, le imprese agricole ex articolo 2135 cod. civ., in forma singola o associata, potranno rinegoziare i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

La rinegoziazione deve prevedere condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse.

Tali operazioni, inoltre, sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, comprese le spese istruttorie.

Ultimo intervento dell’articolo 224 è quello con cui viene ampliato a 6 mesi, rispetto agli originari 3, il termine entro il quale, nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di prelazione ex L. 590/1965, l’acquirente deve procedere al versamento del prezzo, termine decorrente, si ricorda, dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.