14 Dicembre 2013

Le novità del modello 730/2014

di Luca MambrinSergio Pellegrino
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Sono state pubblicate e disponibili per la consultazioni sul sito dell’Agenzia delle entrate le bozze del modello 730/2014 e le relative istruzioni.

Numerose sono le novità che interessano il nuovo modello, sia in relazione ai soggetti che possono presentare il 730 sia in relazione agli oneri deducibili e detraibili.

I contribuenti che hanno percepito nel corso del 2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio possono comunque presentare il modello 730 sia in presenza di un risultato a debito che a credito: basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista incaricato e barrare la casella “730 dipendenti senza sostituto” nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Si ricorda che la possibilità di presentare il modello 730 in assenza di sostituto, prevista dall’art. 51 – bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013 era stata concessa anche relativamente all’anno 2012 (modello 730/2013); il comma 4 del citato art. 51–bis del D.L. 69/2013 ha dato la possibilità ai contribuenti di presentare il modello 730 nel periodo dal 2 settembre 2013 al 30 settembre 2013 esclusivamente se dallo stesso fosse risultato un esito contabile finale a credito.

Da quest’anno il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014 potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per pagare oltre che l’IMU (come negli anni precedenti) anche altre imposte, non comprese nel modello 730 ma che possono essere versate mediante modello F24, quali ad esempio la Tares.

Aumentano poi le detrazioni previste per i figli a carico: per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione passa da euro 800 ad euro 950, mentre passa da euro 900 ad euro 1.220 la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre è aumentato da euro 220 ad euro 400 l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile; le detrazioni per i figli a carico devono essere calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente.

Numerose sono anche le novità per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili:

  • viene riconosciuta una nuova detrazione d’imposta, pari al 19% della spesa sostenuta per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
  • è stata elevata dal 19% al 24% la detrazione relativa alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici;
  • viene estesa la detrazione del 19% anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria;
  • per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni la detrazione del 19% può essere applicata su un importo massimo di spesa di euro 630;
  • sarà possibile portare in deduzione dal reddito complessivo e fino all’importo di euro 1.032,91, le somme versate quali erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana (oltre che poter loro destinare anche l’otto per mille dell’Irpef).

Per quanto riguarda le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

  • viene riconosciuta la detrazione del 50% per le spese sostenute nell’anno 2013;
  • ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giungo 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto della ristrutturazione. Si ricorda che tale nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000 e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico la detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è elevata al 65% (dal 55%); ed è ulteriormente riconosciuta una detrazione d’imposta del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e fino ad un massimo di euro 96.000 per unità immobiliare).

Infine, in materia di redditi dei fabbricati locati con opzione per la cedolare secca è prevista la riduzione dell’aliquota dal 19% al 15% per i contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di accordi appositi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere; mentre per i fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria (in assenza di opzione per la cedolare secca) la deduzione forfetaria del canone di locazione è ridotta dal 15% al 5%.