Le novità del modello di dichiarazione annuale Iva 2020 – I° parte
di Luca CaramaschiCon sufficiente anticipo l’Agenzia delle entrate, in data 15 gennaio 2020, ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 con il quale sono stati approvati i modelli Iva 2020 e Iva Base 2020, oltre alle relative istruzioni, che permetteranno a imprese e professionisti di assolvere al tradizionale adempimento dichiarativo annuale previsto ai fini Iva.
La dichiarazione, che potrà essere ordinariamente presentata già a partire dal prossimo 1° febbraio e non oltre il successivo 30 aprile 2020, presenta quest’anno rilevanti novità dal punto di vista strutturale, posto che vengono istituiti due nuovi quadri VP e VQ ed inserita una nuova casella nel frontespizio.
Ma andiamo con ordine, iniziando con l’esame delle due novità che presentano aspetti di maggior interesse e attualità.
Il nuovo quadro VP: possibile esonero Lipe relativa al 4° trimestre
Con una modifica apportata all’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010 ad opera dell’articolo 12-quater D.L. 34/2019, convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita), è stata introdotta la possibilità di non presentare la comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (Lipe) relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell’anno 2019), laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati venga trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
In pratica, quindi, la Lipe relativa al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (in luogo dell’ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).
Allo scopo di consentire quanto in precedenza descritto, viene inserito nel modello di dichiarazione Iva annuale un nuovo quadro VP, che, come detto, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al suddetto termine.
Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene precisato che, in linea generale, per le modalità di compilazione del nuovo quadro VP fanno rinvio alle istruzioni per la compilazione della Lipe, ad eccezione però della compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, in relazione ai quali viene precisato che:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73 del decreto Iva;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Trattandosi, infine, dei dati relativi al 4° trimestre, il quadro VP del modello dichiarativo annuale non prevede, a differenza del modello Lipe, il rigo VP12 “Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali” in quanto lo stesso, riferito ai trimestrali per opzione, non va evidenziato con riferimento ai dati dell’ultimo trimestre dell’anno.
Il nuovo quadro VQ: emersione del credito derivante da versamenti “non spontanei”
Il nuovo quadro VQ, la cui introduzione è stata in certo qual modo “anticipata” dalla stessa Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 449 del 30.10.2019, si articola in 10 caselle e consente la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei”.
L’esigenza di introdurre queste nuove informazioni nasce dal fatto che le modalità di compilazione del modello dichiarativo annuale, introdotte da un paio d’anni a seguito dell’inserimento del rigo VL30, non hanno più permesso di evidenziare in tutto in parte il credito annuale Iva in presenza di omessi versamenti periodici (le istruzioni alla compilazione di tale ultimo rigo, infatti, richiedono l’indicazione nel campo 1, del maggiore tra l’importo indicato nel campo 2, riferito all’Iva dovuta, e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5, corrispondenti all’Iva versata).
In particolare, nel rigo VL30 del modello di dichiarazione Iva 2020, relativo al 2019, sono stati previsti due nuovi campi 4 e 5, contenenti, rispettivamente:
- nel campo 4, l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019 versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972 (cosiddetti avvisi di liquidazione), riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- nel campo 5, l’ammontare dell’Iva periodica relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento (in pratica, le iscrizioni a ruolo presenti in Agenzia Entrate Riscossione).
Una volta che si è provveduto alla compilazione del quadro VQ, l’importo che emerge dal rigo VQ1, colonna 7, corrispondente al credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, viene “trasferito” nel quadro VL e, più precisamente, al rigo VL12, per concorrere alla determinazione del credito definitivo da esporre nel successivo rigo VL33.
Senza entrare, in questa sede, nel dettaglio delle modalità di compilazione del quadro VQ, si osserva come le istruzioni alla compilazione del modello Iva 2020, relativo all’anno 2019, richiamino l’attenzione sul fatto che, nel modello di dichiarazione del presente anno, nel rigo VQ1 non possono essere compilate:
- la colonna 4, in quanto la stessa presuppone che sia stato compilato il quadro VQ dell’anno d’imposta precedente (cosa non possibile, essendo il quadro VQ di nuova istituzione);
- le colonne 5, 6 e 7 qualora l’anno indicato in colonna 1 sia il 2019, in quanto le stesse interessano versamenti riferiti anch’essi all’anno d’imposta precedente.
Le istruzioni alla compilazione del quadro, infine, evidenziano che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.