Le novità del modello Redditi PF 2018 – II° parte
di Luca MambrinDopo aver analizzato, con l’articolo di ieri, le novità del modello redditi PF 2018 relative ai quadri RA, RB e RC analizziamo ora quelle riguardanti il quadro RP.
QUADRO RP – SEZIONE I
Alimenti a fini medici speciali
Sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 D.M. 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l‘esclusione di quelli destinati ai lattanti. La nuova detrazione si applica per gli anni d’imposta 2017 e 2018.
Spese di istruzione
È aumentato ad euro 717 il limite delle spese di istruzione per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia;
- scuole del primo ciclo di istruzione, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;
- scuole secondarie di secondo grado,
del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 L. 62/2000.
Le spese sono detraibili nella misura del 19%
Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede
Limitatamente agli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate
QUADRO RP – SEZIONE III
Proroga delle detrazioni
La Legge di Bilancio 2017, L. 232/2016, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017:
- della detrazione del 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis, comma 1, Tuir nel limite massimo di euro 96.000;
- della detrazione del 50% delle spese sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). La detrazione spetta su un importo massimo non superiore a euro 10.000 ed è riconosciuta per le spese sostenute nel 2017 a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Detrazione adozione misure antisismiche
E’ stata disposta la proroga anche per l’anno 2017 della detrazione per le spese relative ad interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche ex articolo 16 bis, comma 1, lett. i),Tuir, prevedendo che:
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’ 1.2017;
- su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Inoltre è stato previsto il potenziamento dell’aliquota della detrazione:
- al 70% qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’ 80% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l’aliquota della detrazione è pari:
- al 75% se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’ 85% qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori.
L’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 ha inoltre disposto che se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.
Bonus mobili giovani coppie
L’agevolazione non è stata prorogata per il 2017 e pertanto, nel modello Redditi 2018 si prosegue solo nel recupero della detrazione (2° rata) spettante per le spese sostenute nel 2016.
QUADRO RP – SEZIONE IV
Proroga delle detrazioni
L’articolo 1, comma 2, L. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha disposto la proroga:
- al 31 dicembre 2017 della detrazione Irpef/Ires nella misura del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
- al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali inoltre è previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:
- la detrazione spetti nella misura del 70% nel caso in cui gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- la medesima detrazione spetti nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26.06.2015.
Per tali interventi viene previsto un limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.