8 Marzo 2016

Le novità del modello Unico PF 2016 (fascicolo 3)

di Federica Furlani
Scarica in PDF

Il modello Unico PF2016 – Fascicolo 3 – presenta rilevanti novità sia con riferimento alla disciplina del reddito d’impresa che di lavoro autonomo. Qui di seguito vengono analizzate le modifiche per ciascuna categoria richiamata e, nell’ambito del reddito d’impresa, in base al regime contabile adottato.

Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Quadro RE

Nei righi RE7 e RE8 è stata inserita la colonna 1 per indicare la maggiore quota di ammortamento e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 L. 208/2015 (c.d. Superammortamenti).

L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili nuovi ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing.

Il maggior ammortamento o la maggior quota del canone di locazione finanziaria, andrà pertanto indicato rispettivamente al rigo RE7 (colonna 1 e 2) e al rigo RE8 (colonna 1 e 2).

RE7

Inoltre, tra le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, rigo RE15, è stata eliminata l’indicazione delle spese integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

L’articolo 10 del D.Lgs. n. 175/2014 ha infatti introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, alcune modifiche in merito alle spese di vitto e alloggio dei professionisti. In particolare è stato rettificato il trattamento fiscale di tali spese sostenute direttamente dal committente.

Il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevedeva, in riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, la deducibilità nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali spese venivano considerate integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

A partire dal 2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti non devono, pertanto, addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria – Quadro RF

Nell’ambito delle variazioni in diminuzione si segnalano in particolare:

  • l’introduzione della colonna 1 sia al rigo RF46 che RF47 per indicare rispettivamente le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all’art. 167, comma 4, Tuir, se il contribuente intende far valere la sussistenza della condizione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 87 Tuir ma non ha presentato istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta favorevole. Il requisito della mancanza di intento elusivo di cui all’art. 87, co. 1, lett. c) Tuir – ossia che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list – può essere infatti ora dimostrato anche in fase di accertamento;
  • la nuova colonna 1 del rigo RF50, in cui indicare la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito.  Si tratta del regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent box), che consiste in una variazione in diminuzione dal reddito d’impresa imponibile ai fini delle imposte dirette e Irap pari al 30% – nel 2015 (40% nel 2016 e 50% dal 2017) – di una quota parte del reddito derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale (art. 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014);
  • la colonna 1 del rigo RF52, in cui indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale. L’art. 5 del D.Lgs. 147/2015, modificando l’art. 110, comma 10, Tuir ha stabilito che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9. Si passa pertanto dall’indeducibilità dei costi alla deducibilità limitata in base al valore normale.

Tale deducibilità limitata non si applica, e il costo è deducibile anche se superiore al valore normale (rigo RF52 colonna 1), se il contribuente riesce a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.

In ogni caso le suddette spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi (righi RF29 e RF 52);

  • i nuovi codici di rigo RF55: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni agevolabili di cui al regime di “Patent box”, che sono escluse dal reddito di impresa, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali; e il codice 50, per indicare, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) (c.d. Superammortamenti).
Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata – Quadro RG

Oltre alla nuova codifica dei righi – RG10 “Altri componenti positivi”, e RG22 “Altri componenti negativi” -, tra i componenti negativi al rigo RG21 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR, eccedenti il valore normale (si veda il commento al rigo RF52 colonna 1).

E’ stato inoltre introdotto il codice 27 del rigo RG22, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (c.d. Superammortamenti).

Nella nuova colonna 1 del rigo RG23 “Reddito detassato” va indicata la quota di reddito agevolabile (30%) derivante dallo sfruttamento diretto o dalla concessione in uso del bene immateriale (art. 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 – c.d. Patent box).